Accesso agli atti e poteri istruttori del giudice amministrativo (TAR Puglia n. 1237 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso documentale, il giudice amministrativo, accertata la legittimazione del ricorrente e l’interesse concreto all’ostensione, ordina all’amministrazione resistente l’esibizione dei documenti richiesti ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a., secondo le forme dell’art. 7 d.P.R. n. 184/2006. Il parziale e criptico diniego opposto dall’amministrazione non soddisfa l’obbligo di ostensione quando la documentazione sia richiamata per relationem o appartenga al medesimo procedimento. La mera pendenza dei lavori e le allegate “anomalie” non giustificano il rifiuto, né l’amministrazione può sottrarsi all’ordine di esibizione depositando atti senza contestare specificamente le deduzioni di parte. Il giudice annulla i dinieghi parziali e condanna l’amministrazione soccombente alle spese.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile sottostante ad altro interessato da lavori di ristrutturazione, chiedeva alla Soprintendenza l’accesso agli atti relativi al permesso di costruire. L’amministrazione accoglieva solo parzialmente le istanze, rinviando per il resto al Comune e omettendo la consegna di parte della documentazione. Proponeva quindi ricorso, integrato da motivi aggiunti, avverso i dinieghi parziali espressi nelle note prot. 8377-P e 8378-P del 9 giugno 2025 e nel provvedimento prot. n. 10376 del 15 luglio 2025, chiedendo l’accertamento del diritto all’ostensione e la condanna al rilascio di copia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riconosce in via preliminare la legittimazione all’accesso della ricorrente, in quanto proprietaria di immobile potenzialmente inciso dai lavori in corso, e rileva che la stessa amministrazione ha in sede procedimentale consentito l’accesso, seppur in modo incompleto. L’opposizione spiegata dalla controinteressata è stata ritenuta dall’amministrazione non pertinente e infondata.
Il punto centrale riguarda i documenti non consegnati, individuati nei motivi aggiunti: il doc. 6, privo di dati certi sulla provenienza e sulla regolare protocollazione, e il doc. 14, relativo ai progetti esecutivi richiamati nella relazione tecnica. La resistente e la controinteressata si sono costituite senza articolare specifica difesa o contestazione.
Assume rilievo la nota del 14 ottobre 2025, prot. n. 16018-P, con cui l’amministrazione ha dichiarato in modo criptico che i lavori sono ancora in corso e che il loro andamento anomalo non consentirebbe di detenere la documentazione progettuale aggiornata. Il Collegio ritiene tali allegazioni insufficienti a giustificare il rifiuto.
Data la peculiarità della controversia, il Tribunale assicura l’ostensione degli atti con le forme dell’art. 7 d.P.R. n. 184/2006, mediante consultazione diretta presso l’ufficio, includendo gli atti richiamati per relationem o appartenenti al medesimo procedimento. Ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a., ordina all’amministrazione l’esibizione dei documenti entro quindici giorni.
I gravami sono pertanto accolti, con annullamento dei dinieghi parziali e condanna dell’amministrazione alle spese, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori; spese compensate verso la controinteressata per la minima attività svolta.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.