Accesso agli atti e recupero sanitario: interesse autonomo e strumentalità ampia (TAR Sicilia n. 2573 del 28.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi presuppone un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto. La nozione di situazione giuridicamente rilevante è più ampia dell’interesse all’impugnativa e non esige una posizione qualificabile come diritto soggettivo o interesse legittimo. La legittimazione spetta a chiunque dimostri che gli atti procedimentali hanno spiegato o possono spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, stante l’autonomia del diritto di accesso. La strumentalità della richiesta va intesa in senso ampio, come utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante, e non richiede che l’accesso sia preordinato all’esercizio del diritto di difesa in giudizio. L’interesse si valuta in astratto: è precluso al giudice amministrativo ogni apprezzamento sulla fondatezza o ammissibilità della domanda cui l’accesso è finalizzato.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto all’Azienda Sanitaria Provinciale di accedere, ex legge n. 241/1990, agli atti e ai provvedimenti relativi all’azione di recupero di crediti per le annualità 2015 e 2016, avviata con diffide di pagamento per prestazioni sanitarie asseritamente fruite in regime di esenzione per reddito. La richiesta riguardava, tra gli altri, l’autocertificazione posta a fondamento della pretesa, l’indicazione della prestazione erogata e della relativa data, il prospetto contabile della quota di compartecipazione alla spesa e ogni atto presupposto o connesso.
Ritenendo generica la pretesa dell’Amministrazione, la ricorrente intendeva agire in giudizio a tutela dei propri interessi. Non ricevendo alcun riscontro, ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi ai sensi dell’art. 25, comma 4, della l. n. 241/1990, chiedendo l’accertamento del proprio diritto all’accesso. L’Azienda, regolarmente intimata, non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica la questione come fattispecie analoga a quelle già decise dalla Sezione, richiamando TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 15/11/2024 nn. 3798, 3799 e 3800. Il punto di partenza è l’art. 22 della l. n. 241/1990, che richiede un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento.
Il Tribunale sottolinea che la nozione di situazione giuridicamente rilevante è diversa e più ampia rispetto all’interesse all’impugnativa. Non presuppone una posizione qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo. La legittimazione all’accesso spetta quindi a chiunque dimostri che gli atti procedimentali abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, a prescindere dalla lesione di una posizione giuridica.
Il Collegio richiama la giurisprudenza sul punto, citando Consiglio di Stato sez. VI, 15 maggio 2017, n. 2269 e Cons. Stato, III, 16 maggio 2016, n. 1978. Ne deriva una nozione ampia di strumentalità: la domanda ostensiva è finalizzata alla cura di un interesse diretto, concreto, attuale e connesso alla disponibilità dell’atto, senza che l’accesso debba essere necessariamente preordinato al diritto di difesa in giudizio.
Quanto all’utilizzazione dei documenti in un giudizio, la sentenza esclude ogni apprezzamento del giudice amministrativo sulla fondatezza o ammissibilità della domanda e sulla rilevanza degli specifici documenti, valutazione riservata al giudice chiamato a decidere. L’interesse all’accesso va dunque valutato in astratto, con consistenza autonoma e indifferente allo scopo ultimo della pretesa.
Applicando tali principi, la ricorrente ha dimostrato di vantare un interesse qualificato, diretto e personale, volendo agire in giudizio a fronte di ritenute irregolarità dell’Amministrazione. Accertato il rapporto di necessaria strumentalità tra i documenti richiesti e la posizione di interesse, il ricorso è accolto. Il Tribunale ordina all’Azienda di consentire l’accesso mediante esame ed estrazione di copia dei documenti, ove esistenti, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese di lite, liquidate in Euro 500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.