Il silenzio-rigetto sull’istanza di sanatoria edilizia consolida l’ordine di demolizione (C.G.A.R.S. n. 796 del 23.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio della pubblica amministrazione sull’istanza di accertamento di conformità di cui all’art. 36 del d.P.R. 380/2001 ha valore legale tipico di diniego, costituendo un’ipotesi di silenzio significativo cui si collegano gli effetti di un provvedimento esplicito di rigetto. Una volta formatosi per silentium il diniego, l’ordinanza di demolizione delle opere abusive precedentemente adottata riacquista efficacia e obbliga il destinatario all’esecuzione. Ne deriva l’inammissibilità delle censure proposte avverso l’ingiunzione demolitoria divenuta definitiva e l’improcedibilità dell’impugnazione degli atti successivi, meramente esecutivi. La questione della mera difformità sanabile di uno dei manufatti va proposta in sede di impugnazione dell’ordine di demolizione, non contro gli atti attuativi.

Il Fatto

Il Comune aveva ingiunto alla proprietaria la demolizione di due manufatti abusivi. L’interessata impugnava il provvedimento avanti al TAR Sicilia e presentava contestualmente istanza di accertamento di conformità. Il ricorso avverso l’ordine di demolizione veniva dichiarato perento, mentre sull’istanza di sanatoria l’Amministrazione non si pronunciava.

Sopravvenivano poi le ordinanze con cui il Comune acquisiva le opere al patrimonio comunale e irrogava la sanzione pecuniaria per inottemperanza all’ordine di demolizione. L’interessata le impugnava, deducendone l’inefficacia per la pendenza dell’istanza di sanatoria e l’illegittimità, poiché uno solo dei manufatti sarebbe stato privo di titolo. Il TAR dichiarava il ricorso improcedibile. Proponeva appello la proprietaria; si costituiva il Comune, chiedendo la reiezione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta il nodo centrale dell’efficacia degli atti attuativi a fronte dell’istanza di accertamento di conformità. L’appellante sosteneva che, formatosi il silenzio-rigetto, e anzi a maggior ragione per evitare l’esposizione del privato agli effetti di un silenzio privo di motivazione, l’Amministrazione avrebbe dovuto assegnarle un termine per eseguire la demolizione, pena la violazione dei principi costituzionali di trasparenza, buon andamento e imparzialità.

La censura è infondata. Per un costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, cui il Collegio aderisce, il silenzio sull’istanza di conformità ha valore legale tipico di rigetto, in conformità alla lettera della norma, che qualifica la richiesta come rifiutata decorsi sessanta giorni. Si tratta di silenzio significativo cui vengono collegati gli effetti di un provvedimento esplicito di diniego (richiamata Cons. Stato, VI, n. 2704 del 2023).

Formatosi per silentium il diniego, l’ordinanza di demolizione riacquista efficacia e obbliga il destinatario all’esecuzione (tra le tante, C.G.A.R.S., n. 324 del 2025). Correttamente, pertanto, il TAR ha ritenuto inammissibili le censure avverso l’ingiunzione, incontestata e non impugnata quanto al silenzio-rigetto e consolidatasi per effetto della perenzione, e ha rilevato l’improcedibilità dell’impugnazione degli atti successivi, meramente esecutivi.

I dubbi di compatibilità costituzionale sono fugati richiamando la Corte cost. n. 42 del 2023. La Corte ha osservato che la formula dell’art. 36, comma 3, del d.P.R. 380/2001 è interpretata come silenzio con valore legale di diniego, non come mera inerzia. La ratio del silenzio-rigetto risiede nella difesa del corretto assetto del territorio, nella repressione degli abusi quale attività doverosa, negli oneri posti a carico del privato che ha omesso di chiedere il titolo edilizio, nonché nel coordinamento con la sospensione del procedimento penale. La tesi dell’appellante comporterebbe il riconoscimento, in capo al destinatario di un provvedimento consolidatosi, del potere di paralizzarlo attraverso il suo sostanziale annullamento.

Quanto al secondo motivo, il Collegio conferma che la pretesa alla sanabilità di uno dei manufatti avrebbe dovuto essere proposta in sede di impugnazione dell’ordine di demolizione. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese del grado in ragione della particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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