Ricostruzione fedele del rudere tra nuova costruzione e divieto in zona B (TAR Sicilia n. 2572 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La prova dello stato legittimo dell’immobile ex art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. n. 380/2001 non esaurisce né sostituisce il distinto accertamento sulla natura urbanistica dell’intervento concretamente progettato. Quando il manufatto preesistente si sia ridotto a ruderi o a tracce insufficienti a identificarne l’originaria entità edilizia, la sua ricostituzione integra nuova costruzione, indipendentemente dal richiamo all’atto di provenienza o a elementi documentali esterni. L’eccezione delle “opere dirette esclusivamente alla manutenzione di costruzioni già esistenti” contenuta nel parere n. 2/1993 del C.T.S. non è estensibile, per divieto di analogia e per la sua ratio strettamente conservativa, all’intervento di integrale riedificazione su fondo inferiore a diecimila metri quadrati.

Il Fatto

Il ricorrente è proprietario di un fondo agricolo ricadente nel territorio del Parco dell’Etna, nella cui zona “B” è collocato un manufatto adibito a deposito. Il titolo di provenienza menziona un “locale deposito” di circa venti metri quadrati, realizzato in epoca anteriore al 1° settembre 1967. Sul manufatto il ricorrente ha eseguito interventi di demolizione e ricostruzione abusivi, accertati anche dalla perizia giurata di parte.

Con provvedimento n. 246 del 1° giugno 2018 l’Ente Parco ha rilasciato nulla osta limitatamente alla demolizione degli abusi, escludendo espressamente qualsiasi assenso alla ricostruzione del fabbricato rurale. Il 18 maggio 2022 l’interessato ha presentato istanza di nulla osta ai sensi dell’art. 24 L.R. Sicilia n. 14/1988 per la “ricostruzione di un rudere da adibire a deposito”. Dopo la comunicazione istruttoria del 17 marzo 2023 e la produzione documentale integrativa, l’Ente Parco ha rigettato l’istanza con provvedimento n. 591/2023. Il ricorrente ha impugnato il diniego e la presupposta comunicazione davanti al TAR Sicilia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente le due censure, entrambe incentrate sul medesimo nucleo decisorio del diniego: da un lato l’impossibilità di accertare la consistenza del fabbricato preesistente, dall’altro l’incompatibilità dell’intervento con la disciplina della zona “B”. Il rilascio del nulla osta ex art. 24 L.R. n. 14/1988 non è un controllo meramente cartolare: l’Ente qualifica urbanisticamente l’intervento e ne verifica la compatibilità con il D.P.R.S. 17 marzo 1987 e con i criteri del C.T.S.

Sul primo profilo il Tribunale ritiene che l’art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. n. 380/2001 consenta di desumere lo stato legittimo da catastali di primo impianto, aerofotogrammetrie storiche e atti di provenienza, ma non degradi a manutenzione o ristrutturazione ciò che, per lo stato materiale dei residui e l’ampiezza della ricostruzione, presenta i caratteri oggettivi della nuova costruzione.

Richiamando C.G.A.R.S., sez. giurisd., 2 gennaio 2023 n. 9, il Collegio afferma che risanamento conservativo e ristrutturazione postulano la preesistenza di un fabbricato munito di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura riconoscibili nei tratti essenziali. Nel caso concreto la stessa perizia di parte ricostruisce per via inferenziale, tramite ortofoto e proiezioni d’ombra, la consistenza che il manufatto “doveva avere”: ciò conferma il rilievo dell’Ente. L’attività abusiva di demolizione e ricostruzione e la successiva rimozione degli abusi hanno definitivamente eliso l’originario corpo di fabbrica, escludendo la demoricostruzione e confermando il difetto di istruttoria lamentato.

Quanto alla zona “B”, il parere n. 2/1993 del C.T.S. vieta l’edificazione su superfici inferiori a diecimila metri quadrati, salvo le opere dirette esclusivamente alla manutenzione di costruzioni già esistenti. L’eccezione, per il suo tenore letterale e la ratio conservativa, non si estende per analogia alla riedificazione integrale: l’intervento ricade nel divieto generale.

Il Collegio esclude infine la genericità della motivazione, apprezzata nella sua unitarietà con la comunicazione del 17 marzo 2023, e la violazione dell’art. 10-bis L. n. 241/1990: la partecipazione è stata concretamente assicurata. Il ricorso è respinto; nulla per le spese stante la mancata costituzione dell’Ente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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