Somma urgenza e regolarizzazione dell’impegno di spesa: il mancato rispetto dell’art. 35 D. Lgs. n. 77/1995 esclude il diritto al corrispettivo (Cass. civ. Sez. 1 n. 7465 del 28.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di effettuazione di lavori di somma urgenza, disposta ai sensi dell’art. 9 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2789/1998, deve essere regolarizzata, improrogabilmente entro trenta giorni, con la conseguente copertura di spesa, ai sensi dell’art. 35, comma terzo, D. Lgs. n. 77/1995. La deroga alle procedure ordinarie di scelta del contraente, giustificata dall’urgenza, non esclude l’onere di successiva regolarizzazione, trattandosi di adempimento posto “a valle” dell’esecuzione, inidoneo ad ostacolarne l’avvio. In difetto di tempestiva regolarizzazione dell’impegno di spesa, non può ritenersi sussistente un valido rapporto obbligatorio tra l’Amministrazione e il terzo, che non può quindi vantare alcun diritto al compenso. Qualora la decisione di merito si fondi su una pluralità di ragioni autonome, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una di esse rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre.
Il Fatto
Una società, a seguito dei fenomeni franosi ed alluvionali del maggio 1998, era stata incaricata dal Comune dell’esecuzione di lavori di somma urgenza per la rimozione di materiali riversatisi sul territorio. Nel provvedimento di affidamento era stato specificato che, entro trenta giorni, sarebbe dovuta intervenire la regolarizzazione dell’impegno di spesa ai sensi dell’art. 35, comma terzo, D. Lgs. n. 77/1995, ma tale adempimento non era stato adottato.
Ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo residuo, il Comune proponeva opposizione, accolta dal Tribunale. La Corte d’appello confermava la decisione, escludendo la sussistenza di un valido rapporto contrattuale e rilevando che la liquidazione dei compensi era stata comunque effettuata dalla Prefettura, senza che l’impresa ne avesse contestato la congruità. La società proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha affrontato il tema dell’esatta portata dell’art. 9 dell’O.P.C.M. n. 2789/1998, verificando se la disciplina speciale della somma urgenza ivi contemplata configuri una deroga all’onere di regolarizzazione dell’impegno di spesa previsto dall’art. 35, comma terzo, D. Lgs. n. 77/1995. Tale valutazione è stata condotta anche alla luce del precedente delle Sezioni Unite n. 6998 del 2010, invocato come giudicato esterno.
La Corte ha innanzitutto escluso la ricorrenza di un giudicato esterno, osservando che la decisione richiamata, assunta tra parti non pienamente coincidenti, aveva statuito esclusivamente sul profilo della giurisdizione. Ha inoltre rilevato come il precedente richiamasse proprio l’art. 35, comma terzo, D. Lgs. n. 77/1995, senza affatto escluderne l’applicabilità.
Nel merito, la Suprema Corte ha affermato il carattere apodittico della tesi secondo cui l’art. 9 dell’O.P.C.M. n. 2789/1998, applicando il principio lex specialis derogat generali, integrerebbe una deroga totale all’onere di regolarizzazione. L’affidamento di lavori di somma urgenza, infatti, trova il proprio fondamento proprio nell’art. 35, comma terzo, D. Lgs. n. 77/1995, e deve essere coordinato con la stessa normativa.
L’urgenza, ha precisato la Corte, può giustificare la scelta diretta della ditta appaltatrice, ma non può motivare la deroga alle regole di verifica a valle della congruità del corrispettivo e al rispetto dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali. Tale onere, posto dopo l’esecuzione dei lavori, non è idoneo a procrastinarne l’avvio, come chiarito anche da Cass. Sez. 1 n. 19037 del 2010.
La Corte ha quindi enunciato il principio per cui, in assenza della tempestiva regolarizzazione dell’impegno di spesa, non può ritenersi sussistente un valido rapporto obbligatorio tra l’Amministrazione e l’impresa, che non vanta alcun diritto al compenso. Ha infine dichiarato inammissibile il motivo di ricorso volto a censurare la seconda ratio decidendi, in quanto la prima, fondata sull’applicabilità dell’onere di regolarizzazione, risultava già idonea a sorreggere la decisione impugnata, facendo venir meno l’interesse alla censura delle altre ragioni.
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Nota della Redazione
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