Ottemperanza e cessazione della materia del contendere per pagamento tardivo (TAR Molise n. 124 del 26.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il sopravvenuto e integrale adempimento dell’obbligazione azionata integra i presupposti per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., rendendo inutile la prosecuzione del processo per l’oggettivo venir meno della lite. L’adempimento intervenuto soltanto dopo il deposito del ricorso, comportando ulteriori esborsi per l’avente diritto, giustifica tuttavia, in virtù del principio della soccombenza virtuale, l’imposizione alle Amministrazioni intimate, in solido tra loro, del carico delle spese del nuovo giudizio. Il pagamento tardivo non cancella, dunque, la soccombenza sostanziale dell’Amministrazione, che ha reso necessaria l’attivazione della tutela giurisdizionale.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito in ottemperanza davanti al TAR Molise per ottenere il pagamento delle somme dovutegli in forza di una sentenza della Corte d’Appello di Campobasso, con la quale era stata disposta la condanna in solido di tre Ministeri al pagamento di oltre ventimila euro, oltre interessi legali dalla costituzione in mora e rimborso delle spese di lite. La sentenza ottemperanda era stata notificata al Ministero della Salute in via telematica nel giugno 2023 ed era passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria nel dicembre 2023.

Il ricorso, notificato nel gennaio 2024, è stato depositato poco dopo. Solo in data 19 aprile 2024 l’Avvocatura dello Stato ha depositato documentazione attestante il pagamento, da parte del Ministero della Salute, della complessiva somma dovuta al ricorrente, deducendo la sussistenza dei presupposti per la cessazione della materia del contendere. Alla camera di consiglio il difensore del ricorrente ha confermato l’integrale pagamento, insistendo però per la condanna alle spese, essendo l’adempimento avvenuto soltanto a seguito dell’introduzione del giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha qualificato l’incontroverso adempimento sopravvenuto come circostanza sufficiente a integrare i presupposti della cessazione della materia del contendere. Il richiamo è testuale all’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., secondo cui il giudice dichiara cessata la materia del contendere qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta.

Il Tribunale ha precisato che tale esito si verifica tipicamente quando il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, così da rendere inutile la prosecuzione del processo per l’oggettivo venir meno della lite. Sul punto il Collegio ha richiamato il precedente del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6485/2020, posto a fondamento della propria conclusione.

La parte più rilevante della decisione riguarda la regolazione delle spese. Il TAR ha osservato che l’adempimento ha comunque seguito il deposito del ricorso, il quale ha comportato ulteriori esborsi per l’avente diritto. Su questa base ha ritenuto giustificata, in virtù del principio della soccombenza virtuale, l’imposizione alle Amministrazioni intimate, in solido tra loro, del carico delle spese del nuovo giudizio.

Le spese sono state liquidate in 800,00 euro oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato versato dal ricorrente. Il Collegio ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere e condannato le Amministrazioni al pagamento, ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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