Accesso agli atti scolastici e necessità del contraddittorio con i controinteressati (TAR Toscana n. 181 del 16.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241 del 1990 delimita l’oggetto del giudizio e non può essere estesa in sede giurisdizionale a documenti e informazioni non compresi nella richiesta originaria. L’ostensione di video, fotografie e dei nomi dei soggetti coinvolti in un procedimento disciplinare scolastico presuppone la previa instaurazione del contraddittorio procedimentale con i controinteressati e la ponderazione degli interessi contrapposti all’accesso e alla riservatezza, non aprioristicamente sovraordinati fra loro. Tale attività amministrativa non può essere pretermessa né sostituita dal giudice e può conseguire unicamente ad una specifica istanza proposta in sede amministrativa. Il rigetto della domanda di accesso integrale è conseguente.
Il Fatto
I genitori di uno studente di un istituto superiore di Prato impugnano le modalità esecutive dell’accesso ai documenti amministrativi e il diniego verbalmente comunicato in corso di accesso. Il figlio ha subito un provvedimento disciplinare emesso dal dirigente scolastico all’esito di un’istruttoria documentale e testimoniale, basata anche sulla visione di fotografie e di un video girato a bordo dell’autobus di linea. Secondo l’istituto, lo studente avrebbe aggredito e insultato alcuni compagni di origine cinese, in ragione dell’origine nazionale o etnica.
I ricorrenti avevano presentato istanza di accesso, accolta dall’Istituto con messa a disposizione dei verbali istruttori e degli altri documenti specificamente indicati. Insoddisfatti dell’attuazione, agiscono con il rito speciale dell’art. 116 c.p.a. per ottenere l’accesso integrale a ulteriori documenti e informazioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il ricorso muovendo da un rilievo di ordine processuale. L’originaria istanza di accesso indicava specifici documenti e, in via generale, gli atti di istruttoria svolti dall’istituto. I documenti e le informazioni ulteriori enumerati nel ricorso — video, fotografie, audio trasmesso sul canale di classe, nomi dei soggetti coinvolti — non possono ritenersi compresi in quella richiesta, sia per la loro specificità, sia perché la loro ostensione eccede l’oggetto del giudizio.
Il passaggio centrale riguarda la natura dell’attività richiesta. L’ostensione del video e delle fotografie, così come la rivelazione dei nomi dei denuncianti e dei testimoni, presuppone la previa instaurazione di un contraddittorio procedimentale con i controinteressati e una successiva ponderazione, da parte dell’Istituto, degli interessi contrapposti all’accesso e alla riservatezza. Tali interessi non sono aprioristicamente sovraordinati fra loro. Questa attività amministrativa non può essere pretermessa o sostituita in sede giurisdizionale e può conseguire unicamente ad una specifica istanza proposta in sede amministrativa.
Il Tribunale precisa inoltre che l’Istituto non ha opposto il segreto istruttorio, come sostenuto dai ricorrenti, ma ha osservato di non avere più la disponibilità di fotografie e video, consegnati alla Questura di Prato e, eventualmente, trasmessi al Tribunale per i Minorenni di Firenze. Quanto all’audio, esso proviene dal cellulare dello stesso studente.
Il ricorso è dunque respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità della causa.
Nota della Redazione
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