Accesso agli atti scolastici: improcedibile il ricorso se l’ostensione sopravviene in giudizio (TAR Lombardia n. 200 del 11.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento sull’istanza di accesso documentale, la sopravvenuta ostensione dei documenti richiesti nelle more del giudizio determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. La circostanza che l’Amministrazione abbia evaso la richiesta solo dopo l’ordinanza istruttoria del giudice non incide sull’esito del rito, ma assume rilievo ai fini della regolazione delle spese. Il Collegio può disporre la compensazione integrale delle spese quando il ritardo, contenuto, sia ragionevolmente correlato alla ponderosità della documentazione richiesta e alle peculiarità del periodo in cui la domanda è stata formulata.

Il Fatto

La ricorrente, collaboratrice scolastica inserita nelle graduatorie di istituto per il triennio 2014/2017, aveva ottenuto dal Tribunale di Benevento il riconoscimento del punteggio per il servizio prestato come O.S.A. In esecuzione di quella decisione l’Amministrazione le aveva attribuito il punteggio corretto.

Per verificare l’eventuale pregiudizio derivante dalla mancata attribuzione di supplenze, il 20 settembre 2023 la ricorrente presentava istanza di accesso a trenta istituzioni scolastiche, tra cui l’Istituto Comprensivo Lorenzo Lotto di Covo, per ottenere copia dei contratti stipulati con personale di punteggio pari o inferiore al proprio. L’Istituto non dava alcun riscontro nel termine di legge, facendo formare il silenzio-inadempimento. La ricorrente ha quindi adito il TAR ai sensi dell’art. 116 c.p.a., deducendo un interesse difensivo all’ostensione.

La Motivazione della Corte

Il Ministero dell’Istruzione si è costituito, producendo la relazione dell’Ufficio Scolastico Regionale e dell’Istituto interessato. Il dirigente scolastico ha giustificato il ritardo con la grande mole di lavoro e le scadenze legate all’avvio dell’anno scolastico, dichiarando la disponibilità a produrre gli atti. L’Ufficio ha quindi eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse; la difesa erariale ha chiesto la riunione dei nove ricorsi e, nel merito, l’inammissibilità per il carattere ipotetico dell’azione risarcitoria paventata.

Con ordinanza collegiale n. 88 del 6 febbraio 2024 il Collegio ha disposto incombenti istruttori, invitando il dirigente a chiarire se la documentazione fosse stata trasmessa e, in caso contrario, a produrla senza indugio. L’Istituto ha ottemperato il 13 febbraio 2024, depositando i contratti per i profili di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico e precisando che il profilo di Assistente Tecnico non è previsto per gli Istituti Comprensivi.

La ricorrente ha dato atto dell’avvenuta ostensione, rilevando però che essa è seguita solo all’ordinanza istruttoria e insistendo per la condanna alle spese.

Il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, essendo l’istanza di accesso soddisfatta nelle more del giudizio. Quanto alle spese, il Tribunale le ha compensate integralmente per giusti motivi, correlati alla ponderosità della documentazione e al periodo di avvio dell’anno scolastico, connotato dal sovrapporsi di complesse incombenze amministrative.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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