Nesso causale e infermità da servizio travisati dal Comitato di verifica (TAR Liguria n. 254 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica del Comitato di verifica per le cause di servizio è ammesso nei limiti del travisamento di fatti e dell’irragionevolezza manifesta. Cade in travisamento il provvedimento che individui la causa dell’infermità in displasie costituzionali del ginocchio senza attribuire alcuna rilevanza alla documentazione medica che, in occasione di un pregresso intervento ortopedico, non le aveva riscontrate, né indichi la ragione per cui le limitazioni funzionali si sarebbero manifestate solo dopo un lungo intervallo di servizio. Il nesso di causalità tra infermità e servizio rientra nella competenza esclusiva del Comitato, mentre la commissione medica ospedaliera si limita ad accertare e qualificare l’infermità. L’annullamento degli atti non comporta l’accoglimento della domanda di accertamento del diritto all’equo indennizzo, dovendosi rimettere all’Amministrazione la rivalutazione del nesso causale.
Il Fatto
Il ricorrente, Secondo Capo Scelto in servizio presso la Capitaneria di Porto, ha impugnato il decreto del Ministero della Difesa che, conformandosi al parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, ha escluso la dipendenza da causa di servizio dell’infermità riscontrata al ginocchio destro. Il ricorrente, addetto a mansioni di motorista conduttore di macchine, ha sostenuto che la patologia è stata cagionata dalle condizioni del servizio, svolto in gran parte in spazi angusti, in posizione accovacciata o inginocchiata su superfici dure, con esposizione a vibrazioni e sbalzi di temperatura.
Il Comitato ha ricondotto l’infermità a una patologia degenerativa dovuta a displasie del ginocchio, ritenendo irrilevante il servizio in termini di efficienza causale. Il ricorrente ha dedotto l’irragionevolezza e il travisamento di fatti, oltre al difetto di istruttoria per il contrasto con gli accertamenti del Dipartimento militare di medicina legale, e ha chiesto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio e la condanna al pagamento dell’indennizzo. Si è costituito il Ministero della Difesa, chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondato il primo motivo. Il Comitato ha individuato la causa della patologia nelle displasie del ginocchio o delle articolazioni limitrofe. Tuttavia, dal parere medico legale prodotto dal ricorrente emerge che lo stesso era stato sottoposto a intervento ortopedico e che né in tale occasione, né nelle visite specialistiche correlate, era emersa la sussistenza delle displasie indicate come causa dell’infermità.
Il Tribunale aggiunge che è verosimile che, laddove le displasie fossero state effettivamente presenti, le limitazioni funzionali sarebbero insorte in precedenza, e non soltanto dopo diciotto anni di servizio nelle condizioni descritte. L’Amministrazione, del resto, aveva esaminato la documentazione medica relativa all’intervento, come risulta dal verbale del Dipartimento militare di medicina legale, ma non ha attribuito alcuna rilevanza alla circostanza che in quella sede le displasie non fossero state riscontrate, né ha indicato perché le limitazioni si sarebbero manifestate dopo un intervallo così ampio.
Il secondo motivo è invece infondato. La commissione medica ospedaliera si limita ad accertare la sussistenza dell’infermità e a qualificarla, senza pronunciarsi sul nesso di causalità, il cui accertamento rientra nelle competenze del Comitato. Non sussiste, pertanto, il contrasto denunciato tra le valutazioni della commissione e quelle del Comitato.
In definitiva il ricorso è accolto limitatamente alla domanda di annullamento degli atti impugnati. Sono rigettate la domanda di accertamento del diritto all’indennizzo e la conseguente domanda di condanna, dovendosi rimettere all’Amministrazione, nell’esercizio della discrezionalità tecnica, la rivalutazione circa la sussistenza del nesso di causalità. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente.
Nota della Redazione
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