Accesso agli atti del procedimento di ritiro dell’armamento del poliziotto (TAR Liguria n. 249 del 08.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso ai documenti del procedimento che ha condotto al ritiro dell’armamento individuale del dipendente della Polizia di Stato non viene meno per la cessazione degli effetti del provvedimento, potendo l’interessato contestarne la legittimità con riguardo al periodo in cui esso ha spiegato efficacia. Le ragioni ostative all’ostensione introdotte soltanto in giudizio non possono essere prese in considerazione, non essendo state rappresentate nel corso del procedimento amministrativo. Ai sensi dell’art. 24, legge n. 241/1990, il diritto di accesso è escluso solo in presenza di un segreto effettivamente sussistente. Il segreto di cui all’art. 329 cod. proc. pen. sulle annotazioni di polizia giudiziaria giustifica il diniego di ostensione della relazione redatta dai Carabinieri, qualora la qualificazione in termini di attività di indagine sia pertinente.

Il Fatto

La ricorrente, assistente capo coordinatore tecnico della Polizia di Stato in servizio presso l’Ufficio tecnico logistico della Questura, era destinataria di un provvedimento di ritiro dell’armamento individuale ex art. 48-bis d.P.R. n. 782/1985 e di un provvedimento di assegnazione ai servizi interni per sessanta giorni. L’adozione dei provvedimenti seguiva un intervento dei Carabinieri richiesto da un privato e un colloquio presso l’Ufficio sanitario.

La ricorrente presentava istanza di accesso a tutti gli atti del procedimento e la integrava con specifico riferimento alla relazione dei Carabinieri e ai documenti dell’Ufficio sanitario. All’esito dell’accesso, eseguito il 12 gennaio 2024, constatava la perdurante mancanza di tali documenti. Proponeva quindi ricorso avverso il silenzio-diniego, chiedendo la condanna all’esibizione dei documenti necessari per valutare l’impugnazione del ritiro dell’arma. N medio tempo la Questura disponeva la restituzione dell’armamento a seguito del giudizio di idoneità al servizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso limitatamente ai documenti diversi dall’annotazione dei Carabinieri. Si tratta di atti inerenti al procedimento amministrativo che ha portato al ritiro dell’armamento. Non rileva, per il Tribunale, che gli effetti del provvedimento siano cessati: la ricorrente ben può contestarne la legittimità con riguardo al periodo in cui esso ha prodotto effetti, e a tal fine la conoscenza degli atti è necessaria.

Quanto alle ragioni ostative opposte dall’Amministrazione, il TAR rileva che esse sono state introdotte soltanto in giudizio e per ciò solo non possono venire in rilievo. Neppure in giudizio è stata rappresentata la sussistenza di alcun segreto che, ai sensi dell’art. 24, legge n. 241/1990, solo consentirebbe di escludere il diritto di accesso. La riservatezza della relazione comportamentale del dirigente è dunque argomento ininfluente.

Diversa è la conclusione per l’annotazione redatta dai Carabinieri. L’Amministrazione oppone formalmente il segreto di cui all’art. 329 cod. proc. pen., inerente agli atti di indagine. La specifica motivazione addotta e le circostanze dell’intervento, sollecitato da un privato cittadino, inducono il Collegio a ritenere pertinente la qualificazione della relazione in termini di annotazione di polizia giudiziaria. Gli elementi contrari offerti dalla ricorrente sono meramente ipotetici. Ne consegue l’esclusione del diritto di accesso per tale documento.

In definitiva, il ricorso è accolto quanto agli atti posti a fondamento del ritiro dell’armamento, con accertamento dell’illegittimità del silenzio-diniego e condanna all’ostensione entro trenta giorni. È rigettato quanto alla relazione dei Carabinieri. La prevalente soccombenza dell’Amministrazione giustifica la condanna alle spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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