Carta del docente, ottemperanza al giudicato e astreinte iniqua (TAR Lombardia n. 718 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di esecuzione del giudicato, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di ottemperare al titolo esecutivo formato sulla sentenza del giudice ordinario che abbia condannato il Ministero dell’istruzione e del merito al rilascio della carta elettronica del docente e all’accredito del relativo importo. La domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va respinta quando risulti manifestamente iniqua, perché la carta del docente costituisce un contributo per l’aggiornamento e la formazione e non un corrispettivo. La funzione non retributiva del beneficio esclude che l’inerzia dell’Amministrazione possa essere sanzionata con la misura pecuniaria ulteriore rispetto all’ordine di ottemperanza e alla nomina del commissario ad acta.

Il Fatto

Il ricorrente agisce con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 313/2024, con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad assegnargli, per tre anni scolastici, la carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge 13 luglio 2015, n. 107, del valore di 500,00 euro per ciascun anno e per un importo complessivo di 1.500,00 euro. Le spese del giudizio civile sono state distratte in favore del procuratore antistatario e non formano oggetto del giudizio di ottemperanza.

Il ricorrente chiede che il Ministero sia condannato al pagamento della penalità di mora e che sia nominato un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempienza. L’Amministrazione si costituisce con comparsa di mero stile e non deduce nulla sull’esecuzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accerta in via preliminare la regolarità del ricorso. È prodotta copia asseverata della sentenza da ottemperare e l’attestazione del passaggio in giudicato; è stata inoltre dimostrata la notifica del titolo esecutivo, con conseguente rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Nel merito, il ricorrente dichiara che il Ministero non ha dato esecuzione alla sentenza. La parte resistente non formula alcuna deduzione né fornisce indicazioni sull’andamento della procedura. Essendo incontestati l’an e il quantum del credito, il Tribunale ordina al Ministero di ottemperare, rilasciando la carta elettronica del docente e accreditandovi la somma di 1.500,00 euro, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.

Per il caso di ulteriore inottemperanza, viene nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura del ricorrente. L’assolvimento dell’incarico, integrando un adempimento connesso ai doveri d’istituto, non comporta la liquidazione di un compenso.

Il Collegio respinge invece la domanda di astreinte. In ragione della funzione assegnata alla carta del docente, che costituisce un contributo per l’aggiornamento e la formazione e non un corrispettivo, la pretesa di un’ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è ritenuta manifestamente iniqua. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente, tenuto conto dell’assenza di complessità e del carattere seriale del contenzioso in materia di carta del docente, con richiamo a Cons. Stato, 7 maggio 2025, n. 3897, e distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *