Ottemperanza di sentenza civile: serve la prova del passaggio in giudicato (TAR Emilia-Romagna n. 388 del 16.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza del giudice ordinario presuppone che la decisione sia passata in giudicato. Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., l’azione è ammessa solo per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Il ricorrente deve dare prova del passaggio in giudicato mediante l’attestato di cancelleria di data anteriore alla notificazione del ricorso. La pendenza di un ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4), cod. proc. civ. avverso la sentenza della Cassazione impedisce di considerare definitiva la decisione, poiché l’art. 324 cod. proc. civ. esclude dal giudicato la sentenza ancora soggetta a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell’art. 395. Il ricorso che ometta tale prova è inammissibile.
Il Fatto
La ricorrente, società agricola, aveva ottenuto dalla Corte di Appello di Bologna la condanna del Comune alla restituzione di alcuni terreni occupati senza titolo e al risarcimento del danno per il periodo di occupazione illecita. La Corte di Cassazione, con ordinanza, aveva dichiarato improcedibile il ricorso del Comune per mancato deposito di copia autentica della decisione impugnata, condannandolo alle spese e alla somma prevista dall’art. 96, comma 3, cod. proc. civ.
Il Comune ha proposto ricorso per revocazione avverso quella ordinanza. La società ha quindi introdotto giudizio di ottemperanza ex art. 112 cod. proc. amm., invocando l’art. 391-bis cod. proc. civ., a norma del quale la revocazione della sentenza della Cassazione non sospende l’esecuzione della sentenza passata in giudicato. Il Comune ha chiesto la sospensione del giudizio ex art. 295 cod. proc. civ. e ha contestato l’applicabilità della norma invocata. Alla camera di consiglio il Collegio ha rilevato d’ufficio la possibile inammissibilità del ricorso per mancata prova del passaggio in giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via preliminare la questione di ammissibilità rilevata d’ufficio. Il thema decidendum riguarda l’ottemperanza della sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha accertato l’occupazione e la trasformazione senza titolo dei terreni e ha condannato il Comune alla restituzione e al risarcimento.
Il dato normativo di riferimento è l’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza, tra l’altro, per le sentenze passate in giudicato e per gli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. La norma richiede dunque che la decisione da eseguire sia definitiva.
Dagli atti depositati emerge che il Comune ha proposto ricorso per revocazione avverso l’ordinanza della Cassazione, ai sensi dell’art. 395, n. 4), cod. proc. civ., per errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Ne deriva che la sentenza della Corte di Appello non può allo stato attuale dirsi passata in giudicato: l’art. 324 cod. proc. civ. considera definitiva solo la sentenza non più soggetta a regolamento di competenza, appello, ricorso per cassazione né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell’art. 395.
Il Collegio richiama quindi l’orientamento secondo cui il ricorso per l’esecuzione del giudicato è inammissibile se, in difformità da quanto previsto dall’art. 114, comma 2, cod. proc. amm., non è depositato l’attestato di cancelleria di data anteriore alla notificazione del ricorso, attestante il passaggio in giudicato della decisione (TAR Umbria n. 290/2024; TAR Lazio, Roma, Sez. II, n. 9110/2024). Il principio trova conferma nella giurisprudenza costituzionale, che ha chiarito come siano eseguibili mediante ottemperanza soltanto le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, diversamente dalle sentenze del giudice amministrativo (Corte cost., ord. n. 122/2005; Corte cost., ord. n. 44/2006).
Nel caso concreto la ricorrente non ha dato prova del passaggio in giudicato della sentenza civile, sicché il ricorso è inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ne consegue che la questione di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. resta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
- Art. 295 c.p.c. – Sospensione necessaria
- Art. 324 c.p.c. – Cosa giudicata formale
- Art. 391-bis c.p.c. – Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione
- Art. 395 c.p.c. – Casi di revocazione