Ottemperanza al giudicato Pinto e poteri del commissario ad acta sulle spese (TAR Calabria n. 1389 del 01.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di un decreto di condanna emesso ai sensi della legge n. 89/2001, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione e ne dichiara l’obbligo di dare esecuzione al giudicato nel termine assegnato. Decorso inutilmente il termine, l’ottemperanza è assicurata mediante la nomina, sin d’ora, di un commissario ad acta che provvede su istanza di parte. Il commissario è incaricato anche del pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, così da prevenire un secondo giudizio di ottemperanza in caso di ulteriore inerzia. La liquidazione delle spese segue i parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, in ragione dell’affinità della fattispecie.

Il Fatto

Il ricorrente agisce davanti al TAR Calabria ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione del decreto con cui la Corte d’Appello di Catanzaro aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di € 4.200,00, oltre interessi legali, a titolo di danno non patrimoniale, nel procedimento di volontaria giurisdizione ex art. 3 legge n. 89/2001.

Il decreto azionato non è stato eseguito. Il ricorrente chiede quindi che sia accertato l’obbligo dell’amministrazione e che, in caso di perdurante inadempimento, sia nominato un commissario. L’amministrazione, ritualmente notiziata, non si è costituita. Alla camera di consiglio del 25 settembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto il presupposto dell’azione: il decreto azionato è assistito da autorità di cosa giudicata, come attestato dalla certificazione in atti. Accerta poi l’adempimento dell’onere procedimentale: il ricorrente ha inoltrato la richiesta di pagamento prevista dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001 e dalla presentazione dell’istanza sono decorsi sei mesi.

L’amministrazione non ha fornito alcuna prova di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, pur essendo questo notificato ritualmente. L’onere della prova dell’esecuzione grava sull’amministrazione resistente. Sussistono perciò tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm.

Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli interessi e delle spese ulteriori per l’instaurazione del giudizio, se documentate, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Dispone la nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, di un commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, che provvede su istanza di parte entro 90 giorni.

La parte più significativa della decisione riguarda le spese. Il Collegio ritiene che il commissario debba provvedere anche al loro pagamento, in caso di mancata refusione nel medesimo termine. Il silenzio del codice sul punto è colmato con il principio di pienezza e concentrazione delle tutele: ragioni di economia processuale impongono di evitare un secondo giudizio di ottemperanza. La completa attuazione del dictum, anche in punto di spese, realizza il buon andamento e previene ulteriore dispendio di attività amministrativa.

A sostegno, il Tribunale richiama l’analogia con l’espropriazione forzata, ove l’art. 95 cod. proc. civ. pone le spese a carico del debitore e l’art. 510 cod. proc. civ. ne consente il soddisfacimento in prededuzione. La liquidazione avviene secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016: le spese sono liquidate in € 552,00, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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