Limiti temporali all’agevolazione accise non eludono il giudicato amministrativo (TAR Toscana n. 1428 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non integra violazione né elusione del giudicato il provvedimento con cui l’amministrazione, in esecuzione della sentenza di annullamento, riesamini l’istanza di agevolazione fiscale e l’accolga, previo accertamento delle caratteristiche tecniche richieste dalla norma, apponendovi una limitazione temporale di efficacia. Il giudizio di ottemperanza ha ad oggetto esclusivamente il dictum della decisione: se questa imponeva solo di completare l’istruttoria e di pronunciarsi sull’istanza, il profilo dell’estensione temporale del beneficio resta estraneo al giudicato e va fatto valere con autonoma impugnazione. La relativa domanda di annullamento va trattata con rito ordinario, previa conversione ai sensi dell’art. 32 c.p.a.
Il Fatto
Una società operante nella movimentazione di macchinari nei cantieri ferroviari chiedeva all’Agenzia delle Dogane l’applicazione dell’aliquota ridotta del 30% sulle accise dei carburanti, ai sensi del punto 9 della Tabella A allegata al D. Lgs. 504/1995. L’istanza era respinta sul presupposto dell’avvenuta abrogazione, per effetto dell’art. 18 del D.L. 4/2022, del diverso punto 4 della stessa Tabella, di cui la società aveva beneficiato in passato.
Il TAR Toscana, con la sentenza n. 87 del 19 gennaio 2024, annullava il diniego, rilevando l’oscurità della motivazione e l’illegittimità della circolare n. 4/2022, disapplicata perché contra legem, ordinando all’amministrazione di riesaminare l’istanza con esclusivo riferimento al punto 9. In esecuzione, l’Ufficio delle Dogane di Arezzo rilasciava l’autorizzazione, ma con decorrenza dal verbale di sopralluogo e scadenza al termine del contratto di appalto. La società impugnava tale limitazione temporale, deducendo la nullità per elusione del giudicato ex art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a. e, in via subordinata, l’annullamento previa conversione del rito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la domanda di ottemperanza ex artt. 112 e ss. c.p.a. e la ritiene non fondata. L’attività procedimentale seguita alla sentenza risulta pienamente rispettosa del dictum: l’amministrazione ha riesaminato l’istanza e l’ha accolta, dopo aver accertato sui macchinari la sussistenza delle caratteristiche tecniche necessarie per accedere all’agevolazione del punto 9 della Tabella A.
La limitazione temporale apposta all’autorizzazione non è lesiva né elusiva del giudicato. La sentenza ottemperanda si pronunciava, infatti, solo sulla necessità per l’amministrazione di completare l’istruttoria in ordine all’applicabilità del punto 9 e di decidere l’istanza alla luce di tale attività. Il Tribunale non si era invece espresso sull’estensione temporale dell’agevolazione, né avrebbe potuto, essendo tale profilo estraneo alla domanda proposta nel giudizio definito con la sentenza n. 87/2024.
Il perimetro del giudizio di ottemperanza è dunque circoscritto al contenuto precettivo della decisione. Poiché il decisum imponeva unicamente il riesame e la pronuncia sull’istanza, l’eventuale illegittimità delle condizioni temporali poste dall’ufficio non integra violazione o elusione del giudicato, ma attiene alla legittimità dell’atto amministrativo, da contestare nelle forme ordinarie. Tutte le domande proposte in ottemperanza sono pertanto respinte.
Quanto alla domanda di annullamento del provvedimento e della nota di diniego dell’autotutela, la stessa va trattata con rito ordinario. Il Collegio dispone perciò il mutamento del rito ai sensi dell’art. 32 c.p.a. e fissa per la trattazione l’udienza pubblica del 10 dicembre 2025. La statuizione sulle spese è rinviata alla pronuncia definitiva.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.