Accesso agli atti e nozione ampia di strumentalità dell’interesse ostensivo (TAR Sicilia n. 3928 del 25.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La legittimazione all’accesso ai documenti amministrativi, ex art. 22 della legge n. 241/1990, spetta a chiunque dimostri che gli atti richiesti abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti, diretti o indiretti, nei suoi confronti, senza che occorra una posizione qualificabile come diritto soggettivo o interesse legittimo. La nozione di situazione giuridicamente rilevante è più ampia di quella richiesta per l’impugnativa e mantiene autonomia rispetto alla lesione di una posizione sostanziale. La strumentalità dell’accesso va intesa in senso ampio, quale utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante, e non richiede che l’ostensione sia finalizzata esclusivamente al diritto di difesa in giudizio. Quando l’accesso è preordinato all’utilizzo in un giudizio, l’interesse si valuta in astratto, senza sindacato sulla fondatezza o ammissibilità della domanda né sulla rilevanza dei documenti, spettando tale valutazione al giudice chiamato a decidere.

Il Fatto

La ricorrente aveva ricevuto dall’Azienda Sanitaria Provinciale quattro diffide di pagamento relative al recupero di prestazioni sanitarie asseritamente fruite in regime di esenzione per reddito per l’annualità 2013. Ritenendo generica la pretesa, ha presentato nel febbraio 2024 due istanze di accesso ex legge n. 241/1990 per ottenere, tra l’altro, copia dell’autocertificazione posta a fondamento della richiesta, l’indicazione della prestazione erogata e della relativa data, il prospetto contabile della quota di partecipazione alla spesa e ogni altro atto presupposto.

Non avendo ricevuto alcun riscontro, la ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. per l’accertamento del proprio diritto all’accesso. L’ASP, regolarmente intimata, non si è costituita. All’udienza camerale del 7 novembre 2024 la causa è stata posta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama i propri precedenti conformi su fattispecie analoghe, invocati anche ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm., e ricostruisce la nozione di interesse ostensivo alla luce dell’art. 22 della legge n. 241/1990.

Il Tribunale ribadisce che la situazione giuridicamente rilevante è nozione diversa e più ampia rispetto all’interesse all’impugnativa. La legittimazione all’accesso compete a chiunque dimostri che gli atti procedimentali abbiano prodotto o possano produrre effetti, anche indiretti, nei suoi confronti, a prescindere dalla lesione di una posizione giuridica, stante l’autonomia del diritto di accesso quale interesse a un bene della vita distinto dalla situazione legittimante all’impugnazione.

I giudici amministrativi richiamano la giurisprudenza del Cons. Stato, sez. VI, n. 2269 del 2017 e del Cons. Stato, sez. III, n. 1978 del 2016, secondo cui la strumentalità della domanda ostensiva non impone che l’accesso sia unicamente e necessariamente diretto all’esercizio del diritto di difesa in giudizio, ma va letta in termini di utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante.

Quando poi l’accesso è preordinato all’utilizzazione in un giudizio, il giudice amministrativo non può compiere alcun apprezzamento sulla fondatezza o ammissibilità della domanda né sulla rilevanza dei documenti, valutazione riservata al giudice della controversia. L’interesse all’accesso si apprezza dunque in astratto, con consistenza autonoma e indifferenza rispetto allo scopo ultimo della pretesa.

Applicando tali principi, la ricorrente ha dimostrato un interesse qualificato, diretto e personale, in ragione del rapporto di necessaria strumentalità tra documenti richiesti e posizione sostanziale da tutelare. Il ricorso è pertanto accolto: si ordina all’ASP di consentire l’accesso mediante esame ed estrazione di copia entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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