Acquisizione al patrimonio comunale ipso iure alla scadenza del termine di demolizione (Cons. Stato n. 1859 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti repressivi degli abusi edilizi, allo scadere del termine di novanta giorni assegnato con l’ordine di demolizione, l’acquisto delle opere abusive e dell’area di sedime al patrimonio comunale si produce ipso iure, senza necessità che sia previamente notificato un verbale di accertamento dell’inottemperanza. L’atto di acquisizione ha natura dichiarativa e non discrezionale: certifica un effetto già verificatosi ex lege e costituisce titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione. La demolizione eseguita dopo la scadenza del termine non incide sull’effetto acquisitivo e non genera alcun diritto alla retrocessione del bene. Il richiamo al principio di proporzionalità è ininfluente, salva la prova dell’impossibilità assoluta di ottemperare entro il termine.
Il Fatto
Il Comune ha disposto, con provvedimento del 14 dicembre 2022, l’acquisizione di diritto al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/01 di opere abusive realizzate su un fondo privato, dell’area di sedime e di quella circostante, per complessivi mq 740, irrogando contestualmente una sanzione pecuniaria di euro 20.000,00. L’ordine di demolizione era stato notificato nel luglio 2020, con termine di novanta giorni scaduto nell’ottobre 2020.
I proprietari impugnavano il provvedimento. Il TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, con sentenza n. 253/2023 resa in forma semplificata, accoglieva il solo motivo relativo al difetto di motivazione sull’ampiezza dell’area acquisita, respingendo le censure sull’idoneità del verbale di sopralluogo e sulla sopravvenuta demolizione. Propongono appello avverso i capi di soccombenza.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ricostruisce la scansione procedimentale dei procedimenti repressivi dell’abuso edilizio: il provvedimento di demolizione con termine di novanta giorni; l’accertamento dell’inottemperanza; l’atto di acquisizione, titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione (Cons. Stato, sez. VI, n. 2072 del 2024; sez. VII, n. 272 del 2023).
Sul primo motivo, la Corte ritiene irrilevante la mancanza di previa notifica del verbale di accertamento dell’inottemperanza, poiché l’effetto acquisitivo si produce di diritto per la sola inutile scadenza del termine fissato nell’ordine demolitorio (Cons. Stato, sez. VI, n. 2368 del 2014). L’accertamento si limita a certificare il passaggio di proprietà già avvenuto.
Il percorso argomentativo si fonda sull’Adunanza plenaria n. 16 del 2023: scaduto il termine, l’Amministrazione diviene ipso iure proprietaria del bene abusivo e l’obbligo di demolire è sostituito ex lege dall’obbligo di rimborsare le spese di demolizione in danno. Al privato non spetta alcun diritto alla messa in pristino tardiva, restando rimessa alla discrezionalità amministrativa l’eventuale ulteriore interlocuzione, che non comporta retrocessione né elimina la sanzione pecuniaria.
Nel caso concreto, alla scadenza del termine i proprietari non avevano demolito; l’inottemperanza era stata accertata con sopralluogo. La richiesta di proroga è giunta nel 2022, oltre due anni dopo la scadenza, e la comunicazione della rimozione è sopraggiunta quando il provvedimento di acquisizione si era già perfezionato, senza alcuna autorizzazione alla demolizione tardiva. Di qui l’infondatezza delle censure.
Quanto al secondo motivo, la Corte esclude la pertinenza del richiamo al principio di proporzionalità, non avendo l’atto di acquisizione contenuto discrezionale ma dichiarativo, e dei principi CEDU in tema di assenza di colpa, non essendo stata provata l’impossibilità assoluta di ottemperare entro il termine. L’appello è respinto, con compensazione delle spese per la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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