Accesso agli atti non sospende il termine per impugnare la graduatoria (TAR Puglia n. 915 del 31.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la piena conoscenza del provvedimento impugnabile non coincide con la conoscenza integrale di tutti gli atti del procedimento, ma con la percezione dell’esistenza dell’atto, del suo contenuto dispositivo essenziale e della sua attualità lesiva. Il termine decadenziale per impugnare la graduatoria di un concorso pubblico decorre dalla conoscenza dell’atto di approvazione della stessa, che reca in sé gli elementi idonei a far percepire la lesione. L’istanza di accesso agli atti non prolunga il termine per ricorrere: la conoscenza successiva di ulteriori vizi consente solo la proposizione di motivi aggiunti a un ricorso tempestivamente notificato, non la riapertura dei termini già scaduti. È quindi irricevibile il ricorso ordinario proposto oltre il termine perentorio avverso una graduatoria già conosciuta e in precedenza impugnata con motivi aggiunti dichiarati inammissibili.
Il Fatto
La ricorrente partecipava al concorso pubblico indetto dall’ARPAL Puglia per la copertura di tre posti di dirigente esperto in un’unità operativa dedicata ai servizi per l’impiego territoriale. Nella graduatoria provvisoria si collocava al quarto posto, prima degli idonei non vincitori, con un punteggio che veniva poi rideterminato nella graduatoria definitiva approvata con decreto del Direttore Generale n. 99 del 19.7.2022.
Dopo aver ottenuto solo parzialmente i documenti richiesti con istanza di accesso, l’interessata impugnava dinanzi al TAR Puglia la graduatoria definitiva, i verbali della commissione e il verbale istruttorio che aveva ridotto il punteggio per i titoli di servizio. Con successivi motivi aggiunti censurava anche le delibere con cui l’Agenzia aveva prorogato un contratto dirigenziale a tempo determinato e indetto una nuova selezione, sostenendo la prevalenza dello scorrimento della graduatoria ancora efficace.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di irricevibilità per tardività della notificazione. Il ricorso è stato notificato il 17.2.2023, mentre la ricorrente aveva già percepito la lesività della graduatoria quando l’aveva impugnata con i motivi aggiunti del 17.10.2022 nel precedente giudizio, definito con sentenza che li aveva dichiarati inammissibili.
Il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui la piena conoscenza dell’atto impugnabile consiste nella percezione dell’esistenza del provvedimento, del suo contenuto dispositivo essenziale e degli aspetti che ne evidenziano la lesività, così da rendere attuale l’interesse ad agire (T.A.R. Veneto, sez. I, n. 562 del 2019, che riprende Cons. Stato, sez. IV, n. 4274 del 2018). Viene richiamata anche l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 12 del 2020, secondo cui le forme di comunicazione e pubblicità individuate nel bando sono idonee a far decorrere il termine, purché gli atti siano comunicati o pubblicati con i relativi allegati.
Trasponendo tali principi al concorso pubblico, il Collegio esclude che la presentazione di un’istanza di accesso possa prolungare il termine per ricorrere. Il termine decorre dalla consapevolezza dell’esistenza del provvedimento e della sua potenziale lesività. La compiuta conoscenza dei vizi, acquisita mediante accesso, abilita soltanto alla proposizione di motivi aggiunti a sostegno di un’impugnazione già proposta. Il canone risponde all’esigenza di certezza dell’azione amministrativa, rispetto alla quale il termine decadenziale non ammette dilazioni legate all’incompleta conoscenza degli atti.
Nel caso concreto il termine di sessanta giorni era scaduto il 2.11.2022, mentre il ricorso è stato notificato solo il 17.2.2023. Non risultava neppure pendente un’impugnazione della graduatoria, essendo stata quella precedente dichiarata inammissibile. Il ricorso introduttivo è pertanto dichiarato irricevibile per tardività, con conseguente inammissibilità dei motivi aggiunti, che presuppongono un ricorso principale validamente incardinato.
Nota della Redazione
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