L’erronea interpretazione del giudicato è errore di diritto, non revocatorio (Cons. Stato n. 1322 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il travisamento del giudicato, tanto esterno quanto interno, equivale a un errore di diritto e non a un errore di fatto. Il giudicato, essendo equiparato a un comando giuridico, richiede un’interpretazione che non si esaurisce in un mero giudizio di fatto, ma va assimilata all’interpretazione delle norme giuridiche. Ne consegue che l’erronea presupposizione dell’esistenza o della portata del giudicato rileva come vizio del giudizio sussuntivo e non integra gli estremi dell’errore revocatorio di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. È pertanto inammissibile il ricorso per revocazione che investa l’asserita erronea enucleazione della portata del giudicato.

Il Fatto

La società ricorrente aveva partecipato a una procedura aperta indetta dal Comando generale dell’Arma dei Carabinieri per la fornitura di materiali di vestiario e risultava aggiudicataria. La seconda classificata impugnava l’aggiudicazione e il TAR Lazio accoglieva il ricorso limitatamente alla valutazione di non anomalia dell’offerta; la decisione era confermata in appello, con statuizione che riteneva necessaria la riapertura della fase di verifica dell’anomalia.

L’amministrazione disponeva quindi l’esclusione della società senza rinnovare la fase di verifica. Il ricorso avverso l’esclusione era respinto dal TAR e la sentenza di appello confermava il rigetto. La società proponeva allora revocazione avverso tale ultima decisione, deducendo l’errore revocatorio per avere il giudice supposto l’esistenza di un giudicato in realtà escluso dagli atti di causa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua il nodo della controversia nella qualificazione del vizio dedotto. La ricorrente sosteneva che la sentenza impugnata avesse letto il giudicato formatosi sulla prima vicenda in termini di mera riapertura della fase di verifica, con rivalutazione allo stato degli atti, laddove dagli atti sarebbe emersa una portata diversa, di integrale rinnovazione del subprocedimento in contraddittorio.

La Corte richiama l’orientamento consolidato della Corte di cassazione (Sezione prima civile n. 26442 del 2024), secondo cui il travisamento del giudicato equivale a errore di diritto e non di fatto, poiché il giudicato va interpretato come comando giuridico. Nella stessa direzione è citata la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. IV n. 6957 del 2025).

Su questa base il Collegio esclude che il vizio prospettato possa assumere rilievo revocatorio. La questione posta dalla ricorrente investe, in realtà, l’interpretazione della portata del giudicato di annullamento dell’aggiudicazione, formatosi a seguito della sentenza del TAR Lazio n. 7421 del 2024, confermata in appello. Si tratta di un problema ermeneutico, non di una falsa rappresentazione di un fatto materiale.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. La disciplina delle spese segue la regola della soccombenza, con condanna della ricorrente al pagamento in favore delle controparti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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