Conversione permesso protezione speciale e disciplina transitoria d.l. 20/2023 (TAR Toscana n. 687 del 04.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per motivi di lavoro, l’art. 7, comma 3, d.l. n. 20/2023, convertito in legge n. 50/2023, reca una disciplina transitoria espressa: i titoli già rilasciati ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, terzo periodo, d.lgs. n. 286/1998, in corso di validità, sono rinnovati una sola volta per un anno dalla scadenza, ferma restando la facoltà di conversione in permesso per lavoro ove ne ricorrano i requisiti di legge. Ne consegue che l’amministrazione non può dichiarare inammissibile l’istanza di conversione fondandosi sulla sola abrogazione della previgente possibilità, quando il titolo era in corso di validità al momento dell’entrata in vigore della novella. Il giudice amministrativo annulla il diniego e impone il riesame dell’istanza secondo la disciplina transitoria.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, era titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato dalla Questura con validità fino al 26 luglio 2024. Nel maggio 2023 presentava istanza di conversione del titolo in permesso per motivi di lavoro subordinato.

Con decreto di settembre 2023 la Questura respingeva l’istanza, qualificandola inammissibile in ragione dell’abrogazione, ad opera del d.l. n. 20/2023 convertito in legge n. 50/2023, della possibilità di conversione dei permessi per protezione speciale. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR, invocando l’applicazione della disciplina vigente al momento del rilascio del titolo e, in via subordinata, prospettando dubbi di legittimità costituzionale. La domanda cautelare era accolta. L’amministrazione si costituiva chiedendo la reiezione del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua il nodo nella corretta lettura della disciplina transitoria dettata dall’art. 7, comma 3, d.l. n. 20/2023, convertito in legge n. 50/2023. La norma prevede che i permessi già rilasciati ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, terzo periodo, d.lgs. n. 286/1998, in corso di validità, siano rinnovati una sola volta e con durata annuale dalla scadenza, aggiungendo che «Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge».

Il TAR rileva che il titolo del ricorrente era in corso di validità al momento dell’entrata in vigore della disposizione. Da qui l’applicabilità della clausola di salvaguardia: essa consente espressamente la conversione in permesso per motivi di lavoro, purché sussistano i requisiti di legge.

La Questura aveva invece fondato il diniego sulla sola abrogazione della previgente facoltà, senza considerare la norma transitoria che la mantiene per i titoli ancora validi. L’amministrazione, inoltre, aveva qualificato l’istanza come inammissibile richiamando una circolare ministeriale che fissava al 4 maggio 2023 il limite temporale per le domande di conversione: un criterio che il Collegio non ritiene decisivo rispetto alla disciplina transitoria dettata dal legislatore.

Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento impugnato è annullato. L’amministrazione dovrà esaminare nuovamente l’istanza di conversione, conformandosi alle statuizioni della sentenza. Le spese di lite sono compensate in ragione della novità della questione esaminata.

Il Collegio liquida infine, ai sensi degli artt. 82 e 130 d.P.R. n. 115/2002, in favore del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, l’onorario di euro 1.600,00, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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