Accesso carrabile: inderogabili le distanze minime del codice della strada (TAR Lazio n. 653 del 21.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le prescrizioni sulle distanze minime tra accessi carrabili consecutivi, dettate dall’art. 22 del d.lgs. n. 285/1992 e dall’art. 45 del d.P.R. n. 495/1992, sono inderogabili e rispondono all’esigenza di garantire la sicurezza stradale. Il carattere abusivo dell’accesso posto in prossimità non esclude tale esigenza di tutela: ammettere il contrario consentirebbe di mantenere accessi sotto le distanze legali attraverso l’espediente dell’accesso abusivo. L’amministrazione che, nel preavviso di rigetto, indichi le soluzioni tecniche percorribili — segnatamente un progetto unitario che contempli entrambi gli accessi — non viola le garanzie partecipative. La successiva chiusura dell’accesso abusivo del vicino consente una nuova istanza, ma non incide sulla legittimità del diniego adottato quando la violazione sussisteva.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile adibito a civile abitazione servito da un accesso carrabile sulla strada regionale, ha impugnato il provvedimento con cui la società concessionaria ha respinto la richiesta di regolarizzazione di quell’accesso. Il diniego si fondava sul mancato rispetto della distanza minima rispetto a un accesso consecutivo insistente sul fondo del vicino: la distanza rilevata era di 42,50 metri.
Il ricorrente ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative, l’impossibilità di spostare l’accesso per effetto dei muri di contenimento realizzati dall’ANAS, l’anteriorità del proprio manufatto rispetto al codice della strada del 1992 e il carattere abusivo dell’accesso del vicino. La società resistente ha eccepitò l’improcedibilità per sopravvenuta chiusura dell’accesso contiguo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di improcedibilità: la chiusura del passo carrabile abusivo nel fondo contiguo non fa venir meno l’interesse alla decisione, poiché l’atto impugnato conserva efficacia e non è stato rimosso in autotutela.
Nel merito, il primo motivo è stato giudicato infondato. Il preavviso di rigetto enunciava con chiarezza le ragioni ostative, individuando nella distanza di 42,50 metri il mancato rispetto dei parametri dell’art. 45, comma 3, del d.P.R. n. 495/1992 e indicando la necessità di un progetto unitario che contemplasse entrambi gli accessi ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 285/1992. Le osservazioni del ricorrente non si sono confrontate con tali ragioni in una prospettiva dialettica, sicché il provvedimento definitivo legittimamente ha dato atto dell’assenza di argomenti nuovi.
Quanto agli altri motivi, esaminati congiuntamente, il Tribunale ha ribadito che le disposizioni sulle distanze minime sono inderogabili, richiamando l’orientamento di TAR Lazio-Latina n. 442/2019 e di TAR Sicilia-Catania n. 453/2022. La previsione regolamentare risponde alla medesima logica di sicurezza stradale della disposizione primaria.
Il carattere abusivo dell’accesso vicino non elide l’esigenza di tutela: la tesi contraria la vanificherebbe, consentendo di conservare accessi sotto le distanze legali mediante l’espediente dell’accesso abusivo. Né rileva il preteso ritardo dell’ANAS nel riscontrare l’antica istanza, poiché il diniego è stato adottato correttamente sulla base delle circostanze esistenti al momento della nuova istanza. La società, inoltre, aveva suggerito soluzioni percorribili in fase procedimentale. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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