Accesso alle cartelle esattoriali e onere di individuazione dei documenti (TAR Sicilia n. 3627 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso documentale, il provvedimento amministrativo che respinga l’istanza sulla base di più ragioni autonome e ciascuna autosufficiente costituisce atto plurimotivato. Ove una sola delle motivazioni risulti legittima, il giudice amministrativo può fermarsi al suo esame e non è tenuto a scrutinare le censure relative agli altri capi, perché dalla loro eventuale fondatezza non discenderebbe la caducazione dell’atto. Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006, il richiedente deve dimostrare la propria identità e, ove occorra, i poteri di rappresentanza del soggetto interessato: l’allegazione del documento di riconoscimento del delegante è elemento necessario e sufficiente ad attestare la riferibilità dell’istanza alla sua volontà. L’accesso alle cartelle esattoriali è ammesso quando sorretto da un interesse difensivo strumentale, ma l’istanza che non indichi gli estremi dei documenti né circoscriva il periodo di riferimento ha carattere esplorativo ed è inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente, per il tramite del proprio difensore, ha chiesto all’Agenzia delle Entrate Riscossione il rilascio di copia delle cartelle di pagamento notificate nel tempo nei propri confronti, con la relativa prova di notifica. L’Ente ha respinto l’istanza con nota consegnata via pec, fondando il diniego su due ragioni distinte: l’estraneità della richiesta all’ambito dell’art. 22 della legge n. 241/1990 e la mancata allegazione del documento di riconoscimento del delegato e del delegante, con invito a riproporre la domanda sul modulo predisposto.
Il ricorrente ha impugnato la nota chiedendo l’annullamento e l’accertamento del diritto all’ostensione o, in subordine, alla visione degli atti, deducendo la violazione del d.P.R. n. 352/1992 e del decreto presidenziale regionale n. 12/1998 in materia di accesso difensivo. L’Amministrazione si è costituita in resistenza; in corso di causa ha versato una relazione del proprio ufficio contenzioso, della cui tardività il ricorrente ha eccepito l’inutilizzabilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anziché respingere l’eccezione di tardività del deposito documentale, ritenendola fondata. L’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. fissa a quaranta giorni liberi il termine per la produzione di documenti, ma nei procedimenti camerali l’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. ne impone il dimezzamento a venti giorni. Il deposito è intervenuto oltre tale limite perentorio, rendendo la relazione inutilizzabile; anche a volerla qualificare come memoria, la produzione sarebbe tardiva rispetto al termine di quindici giorni liberi.
Nel merito il giudice qualifica la nota impugnata come provvedimento plurimotivato, recante più ragioni indipendenti e ciascuna idonea a sorreggere il dispositivo ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Da tale struttura deriva la conseguenza processuale: è sufficiente che un solo capo motivazionale resista alle censure per escludere l’annullamento. Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015, che ammette la tecnica dell’assorbimento dei motivi quando ricorrano ragioni logico-pregiudiziali o di economia processuale, senza sacrificare l’effettività della tutela.
Il secondo capo del diniego appare immune da censure. L’art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006 impone al richiedente di dimostrare la propria identità e i poteri rappresentativi. La giurisprudenza richiamata — Cons. Stato, sez. III, n. 6410 del 2018 e TAR Emilia Romagna n. 378 del 2025 — chiarisce che l’allegazione del documento del titolare dell’interesse ostensivo è mezzo necessario e sufficiente per appropriarsi dell’istanza. La mancanza di tale documento è dunque ostativa alla presa in carico e giustifica il rigetto, restando ininfluente l’esame dell’altro capo.
In via di sola indicazione conformativa per l’eventuale riesercizio del potere, il Collegio ricostruisce i presupposti dell’accesso difensivo: interesse giuridicamente rilevante, rapporto di strumentalità con la documentazione e necessità della conoscenza. Richiamata l’Adunanza Plenaria n. 4 del 2021, esclude che l’Amministrazione o il giudice possano valutare in anticipo l’utilità del documento nel futuro giudizio. Tuttavia l’istanza in esame, priva degli estremi delle cartelle e di circoscrizione temporale, si traduce in un controllo generalizzato sull’attività dell’Ente e ha carattere esplorativo: il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese per le peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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