Carta docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Toscana n. 2086 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato che abbia accertato il diritto del docente al beneficio della carta elettronica è fondato quando non risulti dagli atti l’esecuzione del titolo da parte dell’Amministrazione. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine perentorio e, per il caso di ulteriore inadempienza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996 deve essere decorso prima della proposizione del ricorso. Gli interessi non possono essere riconosciuti se il titolo azionato non li prevede. La trasmissione degli atti alla Corte dei conti consegue alla rilevata inottemperanza.

Il Fatto

Il Tribunale di Lucca, sezione lavoro, con sentenza n. 395 dell’11 novembre 2024, ha accertato il diritto della ricorrente al beneficio della carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per cinque anni scolastici, con accredito di 500,00 euro per ciascun anno. Il titolo è passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 15.05.2025.

Notificata la sentenza all’Amministrazione debitrice l’11.11.2024, e decorso il termine dilatorio, la creditrice ha convenuto il Ministero dell’istruzione e del merito davanti al TAR Toscana per ottenere l’ottemperanza, l’assegnazione della carta con le relative somme e la nomina di un commissario. Il Ministero non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la ritualità del ricorso: la sentenza è stata notificata alla sede reale dell’Amministrazione e, dalla notifica, è decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. Il presupposto processuale dell’azione esecutiva risulta quindi integrato.

Sul merito, il Tribunale rileva che non risulta dagli atti di causa l’esecuzione del titolo. L’inerzia dell’Amministrazione integra il presupposto dell’art. 114 cod. proc. amm. e impone l’accoglimento del ricorso.

Il percettore del beneficio ha diritto non solo all’assegnazione della carta elettronica, ma anche all’accredito delle somme corrispondenti. Il Collegio ordina pertanto al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, compiendo ogni adempimento necessario.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega, stabilendo che provveda nei sessanta giorni successivi alla richiesta della parte, avanzata dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione.

La domanda accessoria sugli interessi legali è invece respinta: il titolo azionato non li riconosce, e l’ottemperanza non può estendere il contenuto del giudicato. Le spese seguono la soccombenza, sono liquidate in 800,00 euro, oltre oneri e accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, tenuto conto del carattere seriale della causa. Il Collegio dispone infine la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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