Rifiuti abbandonati, ordinanza sindacale e obbligo di accertare la colpa del proprietario (TAR Sicilia n. 3624 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con cui il Sindaco, ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, impone la rimozione dei rifiuti abbandonati e il ripristino dei luoghi ai titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento. Tale adempimento è funzionale all’accertamento, in contraddittorio con i soggetti interessati, dell’imputabilità della violazione a titolo di dolo o colpa. L’obbligo di rimozione non ha natura di obbligazione propter rem e non è configurabile una responsabilità oggettiva del proprietario per la sola qualità rivestita. La violazione delle garanzie partecipative e l’assenza di ogni valutazione sulla condotta colposa rendono illegittimo il provvedimento e precludono l’operatività del canone antiformalistico dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. L’illegittimità così accertata, in presenza di domanda risarcitoria, fonda la condanna dell’Amministrazione al ristoro del danno economico documentato.

Il Fatto

La società ricorrente segnalava al Comune l’abbandono illecito di rifiuti lungo un tratto di strada statale ricadente nel territorio comunale, chiedendo l’intervento degli organi competenti e offrendo il proprio personale per coadiuvare le operazioni. All’esito di un sopralluogo eseguito nella stessa giornata, il Sindaco adottava un’ordinanza di ripristino ambientale con cui intimava alla società, in qualità di titolare di diritto reale o personale di godimento sulle aree, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi entro sette giorni, con avvertimento dell’esecuzione d’ufficio in caso di inottemperanza.

La società eseguiva l’intervento tramite impresa aggiudicataria di una procedura negoziata, senza prestare acquiescenza, e impugnava l’ordinanza davanti al TAR, deducendo l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, il difetto di istruttoria e di motivazione sull’elemento soggettivo e l’assenza di un obbligo di rimozione a proprio carico. Chiedeva inoltre il risarcimento del danno pari ai costi sostenuti. Il Comune non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che l’ordinanza è stata eseguita dalla stessa ricorrente prima dell’udienza, con la conseguenza che l’eventuale annullamento è divenuto inutile: la domanda caducatoria è pertanto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Poiché è stata proposta domanda risarcitoria, il giudice procede comunque all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., richiamando l’indirizzo dell’Adunanza Plenaria n. 8 del 2022.

Nel merito, il primo motivo è fondato. L’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 richiede che gli accertamenti sull’imputabilità della violazione avvengano in contraddittorio con i soggetti interessati. La giurisprudenza amministrativa, richiamata dal Collegio, esige la comunicazione di avvio del procedimento, salvo che vi sia già stata una specifica interlocuzione con il Comune. Nella specie il Comune ha eseguito il sopralluogo e adottato l’ordinanza nella medesima data, senza indicare alcuna esigenza di celerità idonea a giustificare la deroga. Il provvedimento presuppone un potere discrezionale e l’Amministrazione non ha dimostrato che il contenuto sarebbe stato identico: resta quindi esclusa l’applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.

È parimenti fondato il secondo motivo. L’obbligo di rimozione grava in via principale sul responsabile dell’inquinamento e in solido sul proprietario o titolare di diritti di godimento solo se la violazione gli è imputabile a titolo di dolo o colpa, secondo il principio “chi inquina paga”. Il Collegio esclude la natura di obbligazione propter rem e la configurabilità di una responsabilità oggettiva. L’ordinanza si limita a richiamare la segnalazione della società e a qualificare come doverosa la diffida, senza alcun accertamento sulla rimproverabilità della condotta. Emerge anzi che proprio la ricorrente aveva segnalato l’abbandono e offerto collaborazione.

Il terzo motivo è invece respinto: dagli artt. 184 e 198 d.lgs. n. 152/2006 non deriva un obbligo indistinto di rimozione a carico dei Comuni, e le linee guida regionali prevedono che alla bonifica possa procedere anche il privato responsabile. Accertata l’illegittimità, la domanda risarcitoria è accolta: la ricorrente ha provato il danno economico documentato, il nesso causale e l’elemento soggettivo, costituito dall’erronea applicazione della normativa. Il Comune è condannato al pagamento di € 3.035,38, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza, con spese liquidate in favore della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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