Accesso catastale difensivo e prevalenza sull’interesse alla riservatezza (TAR Sicilia n. 1572 del 14.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi costituisce la regola, mentre le preclusioni hanno carattere eccezionale e vanno individuate in maniera puntuale. L’istanza di accesso è sufficientemente specifica quando, anche mediante gli estremi catastali dell’immobile e l’indicazione dell’interesse sotteso, consente all’Amministrazione di individuare con certezza gli atti richiesti senza un eccessivo dispendio di risorse, non potendosi pretendere dall’istante l’indicazione di dati (numero di protocollo, data di formazione) non in suo possesso. È precluso all’Amministrazione valutare la concreta utilità dei documenti rispetto alla posizione giuridica vantata, essendo sufficiente un nesso di strumentalità anche solo potenziale e in astratto. L’accesso difensivo, ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, prevale sul contrapposto interesse alla riservatezza della controinteressata quando il richiedente comprovi il nesso di necessarietà tra documentazione e situazioni soggettive da tutelare. Il silenzio significativo formatosi sull’istanza non determina la consumazione del potere di provvedere.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un appartamento in uno stabile condominiale, riferisce di aver constatato l’impossibilità di installare un ponteggio nel cortile interno per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione, a causa dell’occupazione dello spazio da parte di una superfetazione riconducibile al locale bottega posto al piano terra e di pertinenza della controinteressata. Unitamente ai propri tecnici avrebbe rilevato ulteriori modifiche strutturali dell’edificio.
Per verificare la regolarità urbanistica degli interventi e valutare le azioni a tutela dei propri interessi di condomina, la ricorrente ha chiesto l’accesso agli atti al Comune di Catania e alla Soprintendenza, ottenendo riscontro negativo per mancanza della documentazione. Ha quindi inoltrato analoga istanza all’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, Servizi Catastali, senza alcun riscontro nel termine di trenta giorni. Avverso il silenzio-rigetto ha proposto ricorso, poi integrato da motivi aggiunti avverso il diniego espresso sopravvenuto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara preliminarmente improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, essendo il silenzio significativo superato dall’emanazione di un provvedimento espresso di rigetto. Passa quindi all’esame dei motivi aggiunti.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dagli artt. 22, 23, 24 e 25 della legge n. 241/1990. Il Collegio ne trae la regola secondo cui il diritto di accesso è la regola e le preclusioni sono eccezionali. I documenti richiesti sono qualificabili come documenti amministrativi, in quanto concernenti attività di pubblico interesse svolta dall’Agenzia, soggetto di diritto pubblico. La ricorrente ha allegato e documentato un interesse concreto e attuale, volto ad accertare lo stato originario del fabbricato, tutelare la sicurezza e la stabilità dell’edificio e ripristinare l’utilizzabilità del cortile condominiale.
Quanto alla pretesa genericità dell’istanza, il Tribunale ritiene infondato l’assunto dell’Amministrazione: non può pretendersi che l’istante indichi dati non in suo possesso, quali il numero di protocollo o la data di formazione degli atti. Sono sufficienti indicazioni precise e circostanziate, come nella specie gli estremi catastali puntualmente indicati. Richiama sul punto TAR Veneto n. 1770 del 2024 e TAR Lazio n. 1368 del 2022.
Né la ritenuta rilevanza meramente fiscale dei documenti giustifica il diniego: è precluso all’Amministrazione valutare la concreta utilità degli atti rispetto alla posizione dell’istante, essendo sufficiente un nesso di strumentalità anche solo potenziale (cfr. Cons. Stato n. 3589 del 2023; TAR Sicilia Catania n. 2374 del 2023).
Non sussiste alcuna delle preclusioni di cui all’art. 24, trattandosi di accesso difensivo e non di controllo generalizzato dell’operato amministrativo. L’interesse difensivo, ai sensi dell’art. 24, comma 7, prevale sull’interesse alla riservatezza opposto dall’Amministrazione, non avendo i documenti ad oggetto dati relativi a persone fisiche idonei a pregiudicare gli interessi tutelati.
Il Collegio respinge invece la censura di tardività del diniego e di integrazione postuma della motivazione, richiamando l’orientamento secondo cui la norma sul silenzio non dispone la consumazione del potere di provvedere (cfr. TAR Piemonte n. 600 del 2022 e n. 1168 del 2022). Il diniego è tuttavia illegittimo nel merito per contrasto con la disciplina sull’accesso. Il Tribunale accoglie pertanto i motivi aggiunti, dichiara il diritto all’accesso e ordina all’Amministrazione di consentire visione ed estrazione di copia entro trenta giorni, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.