Accesso civico generalizzato e bilanciamento in concreto degli interessi commerciali (TAR Lazio n. 15584 del 05.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio sull’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013, il diniego opposto dall’amministrazione deve fondarsi su un bilanciamento in concreto, condotto documento per documento, tra l’interesse pubblico alla trasparenza e gli interessi economici e commerciali dell’operatore controinteressato. Non è ammissibile un’opposizione che pretenda di sottrarre all’ostensione un’intera categoria di atti in ragione del loro oggetto astratto. Il pregiudizio concreto richiesto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 non può desumersi in via automatica dalla natura imprenditoriale dell’attività, ma esige un riscontro specifico e puntuale, il cui onere di allegazione grava sull’interessato. La motivazione per relationem è sufficiente quando il provvedimento riporti ampi stralci dell’atto richiamato, non essendo configurabile un obbligo di allegazione contestuale oltre quanto previsto dall’art. 3, comma 3, legge n. 241/1990.

Il Fatto

Con precedente ricorso, un dipendente dell’Arma aveva chiesto l’ostensione, ai sensi dell’accesso civico generalizzato, dei documenti relativi all’esecuzione dell’Accordo Quadro per il servizio di ristorazione collettiva presso le mense della Legione Carabinieri Lombardia: verbali di accertamento, contestazioni all’appaltatore, controdeduzioni, provvedimenti finali e domande di disapplicazione delle penalità. Con sentenza del 19.12.2025 la Sezione aveva accolto la domanda, ordinando l’accesso con potere di esclusione motivata dei documenti a pregiudizio prevalente degli interessi commerciali delle parti dell’accordo.

La società appaltatrice e il consorzio mandatario si erano opposti all’esibizione, eccependo la lesione della reputazione commerciale e del know-how aziendale. Il Comando Generale aveva respinto l’opposizione e il Ministero della Difesa, in sede di riesame, aveva confermato il diniego, invitando però a oscurare i dati personali e le informazioni più sensibili. Le società hanno quindi impugnato il rigetto del riesame, deducendo carenza di motivazione, difetto di bilanciamento e omessa valutazione dell’accesso parziale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio supera l’eccezione di tardività parziale osservando che il provvedimento ministeriale di riesame del 09.04.2026, impugnato nei termini, ripercorre l’intera vicenda procedimentale e si pronuncia su tutte le ragioni di opposizione, rendendo esaminabile l’intera gamma delle censure. Le ulteriori eccezioni pregiudiziali restano assorbite dall’evidente infondatezza nel merito.

Quanto alla lamentata carenza motivazionale, il Tribunale ritiene la tecnica redazionale adeguata: il provvedimento riporta estratti dei passaggi più significativi della relazione del Comando Generale, rendendo intellegibili le parti acquisite e condivise. Non è configurabile a carico dell’amministrazione un onere di allegazione contestuale del documento richiamato, poiché l’art. 3, comma 3, legge n. 241/1990 prescrive solo l’indicazione e la disponibilità dell’atto a richiesta. La censura è quindi respinta.

Sul merito, il Collegio conferma che l’amministrazione ha correttamente esercitato la discrezionalità nel contemperamento tra trasparenza e interessi-limite. Il pregiudizio è stato allegato dalle società in termini generici e riferiti a intere categorie di documenti. Le deduzioni non individuano le specifiche informazioni sensibili né il nesso causale con il danno paventato. Il pregiudizio reputazionale resta su un piano astratto, riguardando vicende fisiologiche della fase esecutiva. Quanto al know-how, gli atti consistono in giustificazioni difensive standard, prive di contenuti riconducibili a processi produttivi o strategie commerciali, secondo la nozione accolta da Cons. Stato, sez. V, n. 64/2020.

Il Tribunale condivide anche il diniego di un accesso parziale: i documenti non presentano contenuto qualificabile come segreto tecnico o commerciale, sicché manca il presupposto per oscuramenti selettivi, che limiterebbero ingiustificatamente il diritto di accesso e comprometterebbero la comprensione unitaria delle vicende. Era onere dell’opponente indicare il singolo documento o contenuto da proteggere. Il provvedimento ha così raggiunto un accettabile punto di equilibrio, disponendo l’oscuramento dei dati personali e delle informazioni più lesive, specie ove le contestazioni non abbiano portato all’irrogazione di penalità. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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