La revoca del nulla osta per lavoro subordinato per mancata instaurazione del rapporto è atto vincolato (TAR Lazio n. 11134 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta per lavoro subordinato, disposta all’esito di controlli posticipati rispetto al rilascio del visto, costituisce espressione del potere vincolato di controllo dei requisiti legittimanti l’ingresso ed è atto ascrivibile alla fattispecie della decadenza ovvero della revoca sanzionatoria. Ne consegue che il provvedimento non è annullabile per la mancata comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, allorché l’amministrazione dimostri in giudizio che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso, per l’oggettiva carenza dei presupposti — segnatamente il requisito economico e alloggiativo — accertata in capo al datore di lavoro. Il permesso di soggiorno per attesa occupazione, di cui all’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998, presuppone la perdita del posto di lavoro a seguito di una regolare instaurazione del rapporto, sicché non è equiparabile la mancata costituzione ab origine del rapporto, né la dedotta buona fede del lavoratore vale a fondare un diritto alla permanenza nel territorio nazionale, potendo semmai configurare al più una legittima aspettativa allo svolgimento di un lavoro stagionale per un periodo circoscritto.
Il Fatto
A seguito della richiesta presentata dal legale rappresentante di una società, la Prefettura di Roma rilasciava, nel 2022, un nulla osta per lavoro subordinato in favore di un cittadino extracomunitario. Il lavoratore, entrato in Italia nel settembre 2023, non si presentava entro otto giorni dall’ingresso allo Sportello Unico per l’Immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Nel 2025, la Prefettura revocava il nulla osta per la carenza dei requisiti prescritti, risultando l’azienda priva di capacità economica, non avendo presentato alcun modello IVA per gli anni 2021-2023, e non essendo stata dimostrata un’idonea sistemazione alloggiativa. Il lavoratore, deducendo di essere stato vittima di una truffa dal datore di lavoro, che lo aveva indotto a versare somme di denaro e a non presentarsi alla Prefettura, impugnava il provvedimento dinanzi al TAR, denunciando anche un difetto di partecipazione procedimentale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto in via preliminare l’istanza di rinvio della trattazione, non ravvisando le eccezionali ragioni previste dall’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., nonostante la pendenza del reclamo avverso l’archiviazione del procedimento penale a carico del datore di lavoro.
Nel merito, ha ritenuto la revoca un atto a natura vincolata, conseguenza diretta dell’accertamento della carenza di un presupposto essenziale, come il requisito economico e alloggiativo. Ha pertanto applicato il principio di cui all’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, escludendo l’annullabilità del provvedimento per l’eventuale vizio di comunicazione, atteso che l’esito procedimentale non avrebbe potuto essere differente. La mancanza dei requisiti in capo al datore di lavoro rendeva infatti irrilevante l’apporto partecipativo del ricorrente.
Il Collegio ha poi escluso la sussistenza del diritto al permesso di soggiorno per attesa occupazione. La norma di cui all’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998 richiede la “perdita del posto di lavoro”, presupponendo l’effettiva instaurazione di un rapporto lavorativo poi interrotto per cause non imputabili al lavoratore. Nel caso di specie, non vi era stata alcuna costituzione del rapporto ab origine, né il ricorrente aveva dimostrato di aver trovato, medio tempore, un nuovo datore di lavoro.
Quanto alla dedotta truffa, il Tribunale ha osservato che la prospettata “buona fede” non ha base giuridica nel diritto positivo e finirebbe per avallare pratiche illecite di “compravendita” del titolo di ingresso. Ha inoltre ritenuto che le circostanze dedotte non esonerassero il lavoratore dall’onere di diligenza minima, che gli imponeva di attivarsi tempestivamente presso lo Sportello Unico, segnalando le difficoltà incontrate. La presentazione entro otto giorni dall’ingresso costituisce un adempimento necessario, presidio di legalità funzionale alla verifica dell’instaurazione del rapporto di lavoro.
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Nota della Redazione
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