Accesso civico generalizzato ammesso anche al ricorrente portatore di interesse individuale (TAR Lombardia n. 43 del 22.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Contro il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di accesso civico generalizzato è esperibile il rito speciale di cui all’art. 116 cod. proc. amm., il cui tenore letterale comprende il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi anche quando la forma di inerzia non sia qualificata. L’accesso civico generalizzato è azionabile da chiunque e non richiede qualificazione né motivazione dell’interesse; l’esistenza di un interesse individuale del richiedente non ne preclude l’accoglimento, salvo che l’istanza sia pretestuosa, vessatoria o emulativa. La disciplina dell’accesso documentale e quella dell’accesso generalizzato non si escludono a vicenda, ma operano secondo un canone di completamento e integrazione. L’amministrazione che intenda negare l’ostensione deve allegare e motivare le eccezioni di cui all’art. 5-bis d.lgs. n. 33/2013.
Il Fatto
La società ricorrente, aggiudicataria di due appalti per lavori di completamento e ampliamento di una scuola primaria poi oggetto di risoluzione contrattuale, presentava al Comune un’istanza di accesso documentale per ottenere copia di contratti, verbali di verifica e validazione del progetto e documentazione di gara. L’amministrazione negava l’accesso con provvedimento motivato sul possesso già in atto di parte dei documenti e sull’assenza di un interesse concreto.
La società proponeva quindi una seconda istanza ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013, qualificata come accesso civico generalizzato, senza ottenere alcun riscontro. Impugnava così sia il diniego sia il silenzio, chiedendo la condanna del Comune all’ostensione. Il Comune eccepiva l’inammissibilità del ricorso per accesso civico, per essere stato introdotto con il rito dell’accesso anziché con quello del silenzio-inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dispone la riunione dei due ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva, ai sensi dell’art. 70 cod. proc. amm., e affronta le questioni secondo il criterio della ragione più liquida, richiamando Cons. St., Ad. Plen. n. 5/2015 e Cons. Stato, Sez. III, n. 8269/2023. La ragione più liquida è individuata nella disciplina dell’accesso civico generalizzato.
L’eccezione di inammissibilità non è accolta. Il Collegio osserva che il silenzio dell’amministrazione dinanzi all’istanza non è qualificabile come silenzio provvedimentale, mancando una disposizione che attribuisca tale valore al contegno omissivo. Il nodo è però processuale: verificare se il privato debba agire con il rito dell’art. 117 cod. proc. amm. o con quello dell’art. 116 cod. proc. amm. Il testo di quest’ultima norma, là dove contempla il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, consente di ricondurre al rito dell’accesso anche l’inerzia non qualificata. Il Collegio richiama Cons. St., Sez. III, n. 1104/2023 e Cons. St., Sez. VI, n. 2737/2019. La natura del giudizio, impugnatoria nella fase di proposizione e di accertamento del titolo all’ostensione nel merito, conferma la soluzione. Il ricorso è pertanto ammissibile.
Nel merito il Collegio ravvisa il diritto all’accesso. Non è ostativa la circostanza che la ricorrente agisca per finalità di interesse individuale: richiamando Cons. Stato, Ad. Plen. n. 10/2020, si afferma che i regimi di accesso operano secondo un canone di integrazione e non di esclusione reciproca. L’interesse individuale alla conoscenza è protetto al pari di quello collettivo, fuori dai casi marginali di istanze massive, vessatorie o emulative, come precisato da Cons. Stato, Sez. IV, n. 621/2023 e da TAR Lombardia, Sez. III, n. 590/2023.
Quanto all’oggetto, gli atti richiesti afferiscono a procedure di affidamento di lavori pubblici e l’istanza risulta coerente con le finalità di controllo pubblico sulla corretta gestione delle risorse. Il Comune non ha allegato alcuna contraria ragione di interesse pubblico o privato tra quelle dell’art. 5-bis d.lgs. n. 33/2013. L’accoglimento del ricorso sull’accesso civico rende improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse quello sul diniego di accesso documentale. Il Comune è condannato all’ostensione entro trenta giorni e al pagamento delle spese, liquidate in duemila euro oltre accessori.
Nota della Redazione
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