Accesso civico generalizzato non richiede interesse generale: illegittimo il diniego dell’Agenzia (TAR Sardegna n. 172 del 29.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’accesso civico generalizzato, disciplinato dall’art. 5 d.lgs. n. 33/2013, non presuppone che l’istante agisca per il soddisfacimento di un interesse generale, poiché l’interesse individuale alla conoscenza è protetto in sé, salvo che operino le eccezioni relative di cui all’art. 5-bis. Il diniego fondato sulla finalità personale della richiesta è pertanto illegittimo. L’istanza di accesso documentale e quella di accesso civico generalizzato differiscono per presupposti e funzione e possono essere proposte anche in sequenza, senza che la seconda integri acquiescenza al diniego della prima. La richiesta di mere notizie, non correlate a documenti esistenti, resta invece estranea all’art. 22 e segg. legge n. 241/1990.

Il Fatto

La ricorrente, funzionario in organico all’Agenzia resistente, era stata assegnata insieme ad altri colleghi alla Regione in attuazione di un’intesa stipulata per l’attuazione del programma GOL. La Direttrice dell’Agenzia ha poi revocato quell’intesa limitatamente al personale assunto a valere sul Piano di potenziamento dei CPI, richiamando l’interessata in servizio presso l’Agenzia.

Con istanza del 2 ottobre 2023, qualificata come accesso documentale, la ricorrente ha chiesto la nota di revoca, gli atti collegati e una nota del Ministero del Lavoro, oltre a taluni chiarimenti. L’Agenzia ha respinto lamentando l’assenza di una posizione giuridica concreta e attuale. Con nuova istanza del 3 novembre 2023, formulata come accesso civico generalizzato, la ricorrente ha reiterato la richiesta sui medesimi documenti; anche tale istanza è stata respinta. Propone quindi ricorso per l’annullamento di entrambi i dinieghi e per la condanna all’ostensione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni di rito. La difesa dell’Agenzia sostiene che la seconda istanza sia mera reiterazione della prima e che la mancata impugnazione del primo diniego ne determini l’inammissibilità. L’eccezione non è condivisa: la seconda istanza non costituisce reiterazione, per la diversità di presupposti tra i due strumenti. La ricorrente, dopo il diniego, ha legittimamente esperito la via alternativa dell’accesso civico, senza alcuna volontà di rinunciare all’impugnazione.

Parimenti infondata è l’eccezione di contrasto con il divieto di reiterare l’istanza in assenza di fatti nuovi. Non sussiste alcun ostacolo normativo o giurisprudenziale alla presentazione di un’istanza di accesso civico dopo il diniego dell’accesso documentale, essendo piena la libertà di formulazione dei mezzi di tutela. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui i due regimi vanno letti secondo un canone di integrazione e non di esclusione reciproca (Cons. Stato, Sez. IV, n. 2496 del 2020; TAR Lazio n. 4033 del 2021).

Nel merito, quanto alla prima istanza, l’interesse individuale e qualificato della ricorrente è evidente: i documenti riguardano la procedura di assegnazione che l’aveva coinvolta e la sua revoca. Non rileva che l’istanza non descriva analiticamente tale circostanza, emergendo l’interesse dal contesto complessivo. Il ricorso è quindi accolto, con la sola eccezione della richiesta di chiarimenti, che attiene a mere notizie e non a documenti esistenti, correttamente respinta, fermo il dovere di ostendere i documenti che le contengano.

Quanto alla seconda istanza, il Collegio ritiene fondata la censura. L’accesso civico può avere a oggetto qualunque dato o documento detenuto dall’Amministrazione e trova ostacolo solo in esigenze di segno contrario, come la riservatezza di terzi, non evocata. Non può condividersi l’assunto secondo cui l’istanza dovrebbe essere sorretta da uno scopo pubblicistico. L’Adunanza Plenaria n. 10 del 2020 ha superato il precedente indirizzo: nell’accesso civico l’interesse individuale alla conoscenza è protetto in sé, ove non sussistano le eccezioni relative dell’art. 5-bis. La finalità personale della richiesta non elide la sua capacità di concorrere all’obiettivo della massima trasparenza.

Il ricorso è pertanto parzialmente accolto, con annullamento dei dinieghi nei limiti indicati e condanna dell’Agenzia a concedere l’accesso, in forma di visione e copia, ai documenti richiesti. Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente, liquidate nella misura ridotta indicata in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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