Convenzione di lottizzazione e accollo dei costi di esproprio secondo buona fede (TAR Puglia n. 240 del 29.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La clausola di una convenzione di lottizzazione che accolla ai proprietari il costo di espropriazione delle aree destinate a edilizia residenziale pubblica va interpretata secondo i canoni della buona fede e dell’equilibrio del sinallagma contrattuale. Il rinvio ai criteri di determinazione dell’indennità di esproprio deve intendersi riferito a quelli vigenti al momento della stipula, non già alle indennità rideterminate all’esito di successivi giudizi di opposizione. Diversamente opinando, la clausola sarebbe affetta da nullità per oggetto indeterminato e si tradurrebbe in un’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, non riconducibile alla normale alea contrattuale. La controversia avente ad oggetto l’esecuzione di un accordo sostitutivo di provvedimento appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Il Fatto

Il giudizio riguarda i proprietari delle aree del comparto edificatorio C1/1 del P.R.G. di un Comune, aderenti a un consorzio, e l’Ente locale. La convenzione del 1999, che disciplina l’attuazione del piano di lottizzazione, prevede all’art. 9 l’accollo da parte dei privati del costo di espropriazione delle aree destinate a edilizia residenziale pubblica di proprietà di soggetti non aderenti al consorzio.

Il Comune, per il tramite della propria concessionaria della riscossione, ha richiesto al ricorrente il pagamento di una consistente somma derivante dall’applicazione di quella clausola, includendovi i costi determinati circa quindici anni dopo la stipula, all’esito dei giudizi di opposizione alle indennità di esproprio. Il ricorrente ha impugnato l’ingiunzione di recupero crediti e gli atti presupposti, chiedendo altresì l’accertamento dell’insussistenza del credito e la risoluzione della convenzione. Il Comune e la concessionaria si sono costituiti eccependo il difetto di giurisdizione e chiedendo il rigetto nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. La controversia ha ad oggetto l’interpretazione di una clausola di una convenzione edilizia, cioè l’esecuzione di un accordo sostitutivo di provvedimento ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241/1990. Ricorre quindi la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, cod. proc. amm., con rinvio all’iter argomentativo del precedente ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm..

Nel merito il ricorso è accolto. La questione è sovrapponibile ad altre già decise dalla Sezione nei confronti del medesimo Ente, e il Collegio richiama per tutte la sentenza n. 892/2023. Le parti avevano adottato consensualmente la regolazione urbanistica del comparto, dando vita a un preciso assetto ed equilibrio negoziale strumentale al disegno urbanistico.

Deve ritenersi che le parti, alla stipula, abbiano inteso rinviare per la quantificazione della prestazione ai criteri già adottati per la determinazione dell’indennità di esproprio. Diversamente opinando, la clausola sarebbe affetta da nullità per oggetto indeterminato o indeterminabile, mentre i canoni ermeneutici impongono l’interpretazione che meglio consente la conservazione della disciplina negoziale ex art. 1367 cod. civ.

A sostegno di tale opzione il Collegio richiama l’interpretazione di buona fede ex art. 1366 cod. civ. e quella secondo la comune intenzione delle parti ex art. 1362 cod. civ., destinata a prevalere sul mero dato testuale. I principi civilistici si applicano agli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento per l’espressa previsione dell’art. 11, comma 2, della legge n. 241/1990.

Gli effetti abnormi sull’equilibrio negoziale che discenderebbero dalla rideterminazione degli importi delle indennità si tradurrebbero in un’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, non riconducibile alla normale alea contrattuale. Il percorso argomentativo del precedente è coerente con i motivi del ricorso, tra cui l’invalidità originaria della convenzione, l’eccessiva onerosità sopravvenuta e il venir meno della presupposizione. Il gravame è quindi accolto e, per la novità e complessità della questione, le spese di causa sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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