Ottemperanza e aliunde perceptum: la riduzione equitativa si applica al danno finale (Cons. Stato n. 8425 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza di una sentenza che abbia ordinato all’amministrazione di proporre un congruo risarcimento per la tardiva assunzione, la riduzione equitativa del 50% prevista dal giudice del merito va riferita al pregiudizio patrimoniale finale, cioè al lucro cessante già depurato dall’aliunde perceptum, e non alla media degli emolumenti delle vincitrici del concorso. Il criterio che anticipi la riduzione rispetto alla detrazione dei redditi alternative produce un risultato negativo e travisa la ratio decidendi, rendendo la decisione inutiliter data. La statuizione che impone all’amministrazione la postuma regolarizzazione della posizione contributiva, ancorché priva di esplicita condanna nel dispositivo, ha contenuto precettivo ed è suscettibile di esecuzione coattiva. Non è configurabile alcun litisconsorzio necessario con l’ente previdenziale, unico soggetto gravato dell’obbligo essendo il datore pubblico.
Il Fatto
Una dirigente, risultata idonea in un concorso pubblico indetto da un Comune, era stata assunta con oltre tredici anni di ritardo. Con una precedente sentenza la Sezione aveva accolto il suo appello, condannando il Comune al risarcimento del danno e dettando i criteri di quantificazione: media degli emolumenti delle due vincitrici, riduzione equitativa del 50%, detrazione dell’aliunde perceptum e obbligo di regolarizzazione contributiva per il periodo 2001-2015.
Il Comune, nel conteggio, aveva applicato prima la riduzione del 50% e solo dopo la detrazione dei redditi da lavoro alternativi, pervenendo a un risultato negativo e comunicando che nulla sarebbe stato dovuto. La ricorrente ha allora proposto ricorso per ottemperanza ex art. 112 cod. proc. amm., chiedendo la determinazione della somma dovuta, la regolarizzazione contributiva e il rimborso delle spese.
La Motivazione della Corte
Sulla prima richiesta il Consiglio di Stato condivide il criterio della ricorrente. L’ordine alfabetico delle operazioni contenuto nella sentenza da ottemperare non va seguito alla lettera: la riduzione del 50%, indicata alla lettera c, e la detrazione dell’aliunde perceptum, indicata alla lettera d, vanno coordinate secondo la ratio decidendi. Il risultato negativo ottenuto dal Comune travisa il comando di proporre un congruo risarcimento e rende la decisione intrinsecamente contraddittoria.
La riduzione equitativa risponde alla logica di evitare un vantaggio eccessivo per il danneggiato, che nel periodo di mancata assunzione ha potuto dedicare le proprie energie ad altro impiego. Essa opera quindi, ai sensi degli artt. 2056, comma 2, e 1226 cod. civ., sul pregiudizio finale, già compensato con gli emolumenti delle attività alternative. La Corte richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 8042 del 2021 e Cons. Stato, Sez. V, n. 8633 del 2023.
Quanto ai dati numerici, ferma la media degli emolumenti delle vincitrici pari a € 1.023.140,34, non risultano specificamente contestati i conteggi della ricorrente. Il danno per il periodo 2001-2014 è quantificato in € 255.214,17, già ridotto del 50%; per il periodo successivo fino all’assunzione la differenza è di € 12.560,00. Il Comune è condannato al pagamento complessivo di € 267.775,00, oltre rivalutazione e interessi secondo il divieto di cumulo dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
Sulla regolarizzazione contributiva, la statuizione della sentenza n. 5056/2024 è attuabile in ottemperanza: non si tratta di condanna generica né di mero accertamento, ma di obbligo di verificare la possibilità della postuma regolarizzazione. È escluso il litisconsorzio necessario con l’INPS, essendo il Comune l’unico soggetto gravato. Solo all’esito dell’adempimento potranno emergere eventuali differenze nel trattamento pensionistico. Sulla richiesta di spese, il pagamento non è documentato e non v’è riconoscimento della ricorrente. Il ricorso è accolto, con termine di sessanta giorni e riserva di nomina di un commissario ad acta.
Nota della Redazione
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