Accesso civico generalizzato ai laboratori privati e silenzio inadempimento (TAR Emilia-Romagna n. 167 del 04.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’operatore privato che svolge attività e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche, in quanto inserito nell’elenco ministeriale dei laboratori abilitati ai test in vitro rt-PCR finalizzati alla misurazione della diffusione pandemica, è soggetto alla disciplina dell’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013. Il comportamento silente serbato dal destinatario dell’istanza non integra silenzio rigetto, poiché l’art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013 rende azionabile dinanzi al T.A.R. il solo diniego espresso. Il ricorso proposto ex art. 116 cod. proc. amm. è pertanto convertibile in azione avverso il silenzio inadempimento ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., con conseguente ordine all’operatore di provvedere con provvedimento espresso entro un termine assegnato. Resta ferma la riserva di nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato in data 28/9/2023 un’istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 a una società esercente attività di laboratorio di analisi chimiche, diretta a conoscere le marche dei test diagnostico molecolari in vitro impiegati per rilevare la presenza dell’RNA del virus SARS-CoV-2. La società, ritualmente intimata, non ha dato alcun riscontro e non si è costituita in giudizio.

Il ricorrente ha quindi agito ex art. 116 cod. proc. amm. per l’accertamento del proprio diritto all’accesso e, in subordine, per l’accertamento dell’obbligo di provvedere mediante provvedimento espresso. A fondamento ha dedotto l’inserimento del laboratorio nell’elenco redatto dal Ministero della Salute dei soggetti abilitati ai test rt-PCR, il cui esito è utilizzato per il rilevamento e il calcolo della diffusione del virus.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione soggettiva della società intimata. Il ricorrente ha dimostrato la propria legittimazione e che la società, quale operatore privato che svolge attività e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche, è soggetta all’esibizione dei documenti richiesti in sede di accesso civico generalizzato. Il dato determinante è l’inserimento nell’apposito elenco ministeriale dei laboratori che svolgono test in vitro rt-PCR per misurare la diffusione pandemica.

Superata la questione soggettiva, il Tribunale affronta la natura del comportamento serbato. L’art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013 prevede l’azionabilità dinanzi al T.A.R. del solo diniego espresso di accesso civico generalizzato. Ne deriva l’esclusione della possibilità di qualificare il comportamento inerte del destinatario dell’istanza, o del responsabile della prevenzione della corruzione in caso di riesame, come silenzio rigetto. La regola del silenzio significativo propria del diritto di accesso ordinario, disciplinato dalla legge n. 241/1990, non è pertanto estensibile a questo ambito.

Il Collegio precisa che l’inammissibilità non consegue a tale rilievo. Il comportamento silente può essere legittimamente qualificato, previa conversione dell’azione da ricorso ex art. 116 cod. proc. amm. in ricorso avverso il silenzio inadempimento, come disciplinato dagli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., azionabile nei confronti della P.A. o dei soggetti ad essa equiparati.

La conferma è tratta dal petitum del ricorso, ove in via subordinata il ricorrente ha chiesto, previa declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento, di ordinare al resistente di provvedere e di concludere il procedimento con provvedimento espresso. Il ricorso è quindi accolto: il Tribunale dichiara l’illegittimità del silenzio inadempimento e ordina alla società di adottare un provvedimento espresso entro venti giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con riserva di nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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