Distanze dei mezzi pubblicitari dalle intersezioni e diniego di nuova installazione (TAR Liguria n. 1175 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di autorizzazione all’installazione di un impianto pubblicitario luminoso è legittimo quando il manufatto è collocato, in prossimità di una rotatoria, a distanza inferiore a quella minima prescritta dall’art. 51, comma 4, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, che fissa in trenta metri la distanza dalle intersezioni per i manufatti collocati parallelamente al senso di marcia su strada locale. La rotatoria rientra nel novero delle intersezioni, con la conseguenza che la violazione della distanza integra una fattispecie di pericolo presunto ex lege, non superabile dalla circostanza che in passato non si siano verificati incidenti. Alla valutazione di pericolo presunto può aggiungersi quella di pericolo concreto, desunta dalle interferenze accertate con le manovre degli automobilisti e con l’attraversamento dei pedoni. Il diniego è sorretto da un atto plurimotivato: accertata la legittimità di un profilo motivazionale autonomo, diviene improcedibile per difetto di interesse lo scrutinio delle censure relative agli altri profili.

Il Fatto

La società ricorrente ha chiesto al Comune di autorizzare la sostituzione di un preesistente schermo luminoso collocato in prossimità di una rotatoria, con un nuovo impianto a tecnologia LED nella medesima posizione. Il Comune ha dapprima formulato un preavviso di rigetto, contestando profili di pericolosità per la circolazione, interferenze con la viabilità pedonale e ciclabile, l’assenza di una concessione per l’occupazione del suolo pubblico e il mancato pagamento dei canoni. La società ha replicato con nota procedimentale, deducendo l’assenza di incidenti, la conformità della luminosità ai limiti di legge, la posizione parallela al traffico veicolare e l’esistenza di un titolo concessorio.

Il Comune ha quindi respinto l’istanza e ingiunto la rimozione del precedente schermo entro dieci giorni. La società ha impugnato il diniego e gli atti presupposti, chiedendo anche il risarcimento dei danni, e ha ottenuto l’accoglimento dell’istanza cautelare in ragione del pregiudizio connesso all’ordine di rimozione. Il Collegio, rilevato il dissidio tra le parti sull’ubicazione e sulla pericolosità dell’impianto, ha disposto una verificazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica il provvedimento impugnato come atto plurimotivato, fondato su distinte ragioni ciascuna autonomamente idonea a sorreggerne il dispositivo, e ordina lo scrutinio dei motivi secondo logica processuale diversa da quella del ricorso. Richiamando un costante orientamento (Cons. Stato, Sez. IV, n. 26 del 2022; Cons. Stato, Sez. IV, n. 9161 del 2022; Cons. Stato, Sez. VI, n. 4470 del 2021), precisa che l’infondatezza di un vizio-motivo relativo a un autonomo profilo motivazionale fa cessare l’interesse allo scrutinio delle ulteriori doglianze.

Nel merito, la verificazione ha accertato che il manufatto è collocato parallelamente al senso di marcia su strada locale a 6,7 metri sul lato levante e 3,5 metri sul lato ponente dall’intersezione, a fronte dei trenta metri prescritti dall’art. 51, comma 4, del regolamento di esecuzione. Il verificatore ha ricondotto la rotatoria al novero delle intersezioni, richiamando la circolare ministeriale e la giurisprudenza amministrativa (TAR Piemonte n. 178 del 2013; TAR Lombardia n. 80 del 2022). Da qui la configurazione di un pericolo presunto ex lege.

La verificazione ha inoltre evidenziato un profilo di pericolo concreto: l’orientamento dello schermo non è parallelo rispetto ai conducenti provenienti da una delle direttrici, con possibili distrazioni nell’immissione in rotatoria e nella concessione della precedenza ai pedoni; analogo rischio è ravvisato per i pedoni in attraversamento.

Quanto alla dedotta contraddittorietà con la precedente concessione, il Collegio osserva che l’Amministrazione può modificare le proprie determinazioni, purché dia conto delle ragioni del mutamento, anche in presenza di una diversa valutazione dei presupposti fattuali o della normativa applicabile. Il difetto di incidenti è qualificato come circostanza fortunosa, che non elide la pericolosità. La precedente autorizzazione non genera alcun legittimo affidamento, trattandosi di aspettativa di mero fatto, secondo l’orientamento richiamato (TAR Umbria n. 243 del 2024; TAR Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020; Cons. Stato, Sez. V, n. 5647 del 2024).

La censura sulla libertà d’impresa è respinta, posto che la pericolosità discende dalla normativa vincolante e dalla valutazione in concreto. L’ordine di rimozione è divenuto improcedibile per sopravvenuta scadenza del titolo. La domanda risarcitoria è respinta per difetto dell’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. Il ricorso è infondato; le spese di lite sono compensate, mentre quelle della verificazione sono poste a carico della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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