Accesso civico generalizzato ai dati dei laboratori privati autorizzati ai test Covid (TAR Puglia n. 870 del 17.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di accesso civico generalizzato è sindacabile con l’azione ex art. 116 c.p.a., nonostante il comma 6 dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 escluda la formazione del silenzio rigetto. Il richiamo operato dal comma 7 della medesima disposizione va letto alla luce della ratio e ricomprende l’accesso generalizzato, non solo quello connesso agli obblighi di trasparenza. Il laboratorio privato che svolge test RT-PCR per il rilevamento dei dati pandemici esercita attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 2-bis, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013 ed è soggetto all’accesso. La legittimazione passiva sussiste quando i dati richiesti siano nella disponibilità del soggetto intimato.

Il Fatto

La ricorrente presenta il 23 novembre 2023 un’istanza di accesso civico, dichiaratamente formulata ex art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, per conoscere la data in cui un laboratorio clinico privato è stato autorizzato dal Ministero della salute a svolgere i test in vitro RT-PCR e il numero di test risultati positivi al virus SARS-CoV-2 inviati alle aziende sanitarie regionali. Il laboratorio non si costituisce in giudizio.

La ricorrente costruisce l’azione come impugnazione del silenzio rigetto e, in subordine, come impugnazione del silenzio rifiuto con richiesta di conversione del rito. La causa è trattenuta in decisione senza discussione, su istanza di rinunzia alla trattazione orale della difesa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione procedurale. Per l’accesso civico generalizzato non è rintracciabile una norma analoga all’art. 25 della legge n. 241/1990 che tipizzi come rigetto il silenzio sull’istanza. Il comma 6 dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 impone un provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni, escludendo così il silenzio rigetto.

Tuttavia, valorizzando la ratio del comma 7, che richiama l’art. 116 c.p.a., il Collegio ritiene ammissibile il rito dell’accesso. Il riferimento agli “inadempimenti degli obblighi di trasparenza” dipende dal mancato allineamento della previsione processuale alla successiva introduzione dell’istituto e va letto come richiamo a tutte le forme di accesso del d.lgs. n. 33/2013. Il rito ex art. 116 c.p.a. è pertanto ammissibile.

Sulla legittimazione passiva del laboratorio, il Collegio richiama l’art. 2-bis, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013, che estende gli obblighi di trasparenza agli enti di diritto privato con bilancio superiore a cinquecentomila euro che esercitano funzioni amministrative o attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche. In forza dell’Ordinanza n. 640/2020 della Presidenza del Consiglio e della Circolare n. 9774 del 20 marzo 2020 del Ministero della Salute, il laboratorio svolge i test RT-PCR che confluiscono nella piattaforma dell’Istituto Superiore di Sanità per la misurazione dei dati epidemiologici.

La ricorrente ha dimostrato che il laboratorio è nell’elenco dei soggetti autorizzati. Non è dunque revocabile in dubbio che ponga in essere un’attività di indubbia valenza pubblica. Non essendo contestata l’entità del bilancio, riveste valore decisivo che le informazioni attengano ad attività di pubblico interesse, soggetta ad accesso ex art. 5 del d.lgs. n. 33/2013.

Nel merito, il Collegio ricorda che l’accesso civico generalizzato riguarda dati e documenti ulteriori rispetto a quelli di pubblicazione obbligatoria e che la legittimazione spetta a chiunque, senza limitazione soggettiva né obbligo di motivazione. I dati richiesti rientrano tra quelli accessibili, non essendo ravvisabile alcun limite dell’art. 5-bis e inerendo ad attività di pubblico servizio, e sono nella disponibilità del laboratorio. Il ricorso è pertanto accolto, con ordine di ostensione mediante presa visione ed estrazione integrale nel termine di trenta giorni. Spese compensate per la novità della questione e la natura seriale del contenzioso; respinta la richiesta ex art. 26 c.p.a., estranea ai comportamenti processuali e priva di finalità risarcitorie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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