Accesso civico generalizzato: irricevibili i motivi aggiunti tardivi nel rito ex art. (C.G.A.R.S. n. 87 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito speciale sull’accesso civico generalizzato, disciplinato dall’art. 116 c.p.a., il termine per impugnare decorre dalla conoscenza del contenuto essenziale del provvedimento e della sua attitudine lesiva, non già dalla conoscenza integrale degli atti e dei vizi. La percezione dell’esistenza dell’atto e della sua incidenza sulla sfera giuridica del potenziale ricorrente è sufficiente a integrare la piena conoscenza e a far decorrere il termine. La conoscenza integrale rileva solo sul piano del contenuto del ricorso e della proposizione di motivi aggiunti. L’irricevibilità del ricorso per motivi aggiunti, in quanto profilo di ricevibilità, è rilevabile d’ufficio dal giudice.
Il Fatto
Un’organizzazione sindacale presentava istanza di accesso civico generalizzato ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, chiedendo la documentazione integrale relativa a una procedura di conferimento di incarichi di responsabilità presso un’agenzia fiscale. L’Amministrazione respingeva integralmente l’istanza, motivando in ordine alle ragioni del diniego.
Avverso il diniego l’organizzazione presentava richiesta di riesame al titolare del potere sostitutivo e, nelle more, ricorso ex art. 116 c.p.a.. Sopravveniva un diniego parziale, con ostensione limitata ai curricula dei soli dipendenti risultati vincitori della selezione, in conformità al parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali. Tale provvedimento era impugnato con motivi aggiunti. Il TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, dichiarava improcedibile il ricorso introduttivo e accoglieva in parte i motivi aggiunti. L’Agenzia appellava, deducendo tra l’altro l’irricevibilità del ricorso per motivi aggiunti per tardività rispetto al termine del rito speciale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di irricevibilità, rilevabile d’ufficio. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, si osserva che la piena conoscenza del provvedimento può desumersi presuntivamente da un insieme di circostanze e modalità da cui inferire con sufficiente certezza che l’interessato ne abbia avuto contezza. Il termine di impugnazione non decorre dalla conoscenza completa dell’atto e di tutti i suoi vizi, ma dalla conoscenza del contenuto essenziale, che consenta di coglierne la lesività ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a.
La Corte distingue nettamente due piani. La consapevolezza dell’esistenza del provvedimento e della sua lesività integra una condizione dell’azione e determina il decorso del termine. La conoscenza integrale del provvedimento o degli altri atti del procedimento incide invece sul contenuto del ricorso e consente la proposizione di ulteriori motivi mediante l’istituto dei motivi aggiunti. Su questa base il Collegio richiama i precedenti Cons. Stato, sez. VI, 19 aprile 2024 n. 3573 e 3 febbraio 2022, n. 758, nonché Cons. Stato, sez. V, 7 dicembre 2015, n. 5557 e Cons. Stato, sez. IV, 22 giugno 2018, n. 3843.
Nel caso concreto, la parte non ha contestato di essere venuta a conoscenza del diniego a seguito del parere del Garante già con la comunicazione del gennaio 2024, limitandosi a contestare la tardività della produzione in giudizio di primo grado. I motivi aggiunti risultano pertanto proposti oltre il termine previsto dal rito ex art. 116 c.p.a.. A fronte della rilevabilità d’ufficio dei profili di ricevibilità, il ricorso per motivi aggiunti doveva essere dichiarato irricevibile.
Il Collegio respinge poi la tesi difensiva secondo cui l’atto gravato sarebbe mera conferma del diniego precedente: il provvedimento è intervenuto dopo il parere del Garante e in considerazione di esso è stato motivato, assumendo così autonoma portata provvedimentale. Ne consegue l’accoglimento dell’appello e, in riforma parziale della sentenza, la declaratoria di irricevibilità dei motivi aggiunti. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione della particolarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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