Accesso agli atti e ottemperanza: termine e commissario ad acta (C.G.A.R.S. n. 88 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza al giudicato amministrativo che abbia accolto l’istanza di accesso, accertata la persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice afferma l’obbligo di provvedere e assegna un termine per l’esecuzione. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. non è dovuta quando il rimedio risulti manifestamente iniquo. Decorso inutilmente il termine, opera la nomina sin d’ora disposta del commissario ad acta, con spese dell’eventuale attività commissariale poste a carico dell’amministrazione inadempiente. Il giudice può disporre la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti in relazione all’ulteriore esborso.
Il Fatto
La società ricorrente aveva ottenuto da questo Consiglio, con sentenza n. 315/2024, l’accoglimento dell’appello e la condanna del Comune all’ostensione della documentazione amministrativa oggetto di una precedente istanza di accesso, respinta in primo grado. La pronuncia aveva riformato la decisione del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 1676/2023.
Dopo la sentenza, la società ha invitato il Comune, con pec, a dare esecuzione al giudicato, senza ricevere risposta. Ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di adempimento, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma dovuta per ogni ulteriore ritardo. L’amministrazione non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il Comune non ha ottemperato alla sentenza e afferma la persistenza dell’obbligo di adottare i provvedimenti necessari a dare esecuzione al giudicato. Il termine assegnato è di 90 giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione della pronuncia.
Quanto alla penalità di mora, il Collegio esclude che ne ricorrano i presupposti ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.: il rimedio risulterebbe, allo stato, manifestamente iniquo nella fattispecie. La valutazione è compiuta in concreto, senza automatismi.
Decorso inutilmente il termine, il giudice nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Prefetto di Ragusa con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio. L’ausiliario, entro un ulteriore termine di novanta giorni dalla comunicazione dell’eventuale inottemperanza, compirà tutti gli atti necessari, con spese a carico dell’amministrazione inadempiente.
Le spese dell’eventuale attività commissariale sono liquidate in acconto e a saldo in complessivi euro 2.000,00, dovute solo se, in difetto di esecuzione spontanea nel termine, si renda effettivamente necessaria l’attività dell’ausiliario. All’atto dell’insediamento il commissario curerà la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti.
Il ricorso è accolto nei termini indicati. Le spese del giudizio di ottemperanza, secondo soccombenza, sono poste a carico del Comune e liquidate in euro 2.500,00, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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