Accesso civico generalizzato e segreto tecnico-commerciale sull’offerta tecnica (TAR Puglia n. 350 del 07.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso civico generalizzato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, l’istanza è ammissibile solo se strumentale alla tutela di un interesse generale, la cui evidenza deve risultare dall’allegazione del richiedente. Il diniego che oscuri le componenti dell’offerta tecnica espressive del know-how aziendale è congruamente motivato e trova fondamento nell’art. 5-bis, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013, che impone di evitare un pregiudizio concreto agli interessi economici e commerciali e ai segreti commerciali. In presenza di controinteressi rilevanti, lo scrutinio di necessità e proporzionalità privilegia la riservatezza rispetto alla trasparenza. L’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non si applica ai procedimenti di accesso, che realizzano un interesse meramente partecipativo e strumentale.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato un’istanza di accesso civico generalizzato avente a oggetto il contratto di appalto e l’offerta tecnica relativi alla fornitura di beni e servizi per la gestione e il funzionamento di un centro di permanenza per i rimpatri. La Prefettura ha accolto parzialmente l’istanza, oscurando alcune parti dell’offerta tecnica su segnalazione dell’ente gestore, interessato ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013.

Esperito il riesame, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha confermato il diniego parziale. Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento davanti al TAR, deducendo la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per mancata notifica del preavviso di diniego e il difetto di motivazione del diniego relativo all’offerta tecnica. L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto; i controinteressati non si sono costituiti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da una premessa metodologica: il giudizio in materia di accesso, pur atteggiandosi come impugnatorio, mira ad accertare la sussistenza del titolo all’accesso nella situazione dedotta, indipendentemente dalla correttezza delle ragioni poste a base del diniego. Richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 2020, il TAR sottolinea che il procedimento resta la sede elettiva del bilanciamento degli interessi, senza inversione tra procedimento e processo.

Passando al merito, il Collegio rileva che l’istanza è stata proposta ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013. Il presupposto imprescindibile di ammissibilità è la strumentalità dell’accesso alla tutela di un interesse generale: nel caso di specie il ricorrente non ha offerto alcuna allegazione sul punto.

Il diniego parziale è comunque ritenuto congruamente motivato. Le ragioni indicate dalla Prefettura, lette in combinato disposto con le parti oscurate, confermano che le componenti dell’offerta tecnica attengono a specifiche e riservate capacità tecnico-industriali e gestionali dell’impresa, riconducibili al know-how quale insieme del “saper fare” e delle competenze maturate nell’esercizio dell’attività (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 4220/2020). La verifica dei segreti tecnici e commerciali implica un margine di affidamento alla dichiarazione della parte interessata, che deve ritenersi attendibile (cfr. Cons. Stato, sez. III, ord. n. 7173/2021).

L’operato della Prefettura costituisce dunque legittima applicazione dell’art. 5-bis, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013. Il Collegio richiama anche Cons. Stato, sez. V, n. 1817 del 2019: l’accesso civico generalizzato, non correlato a una posizione sostanziale legittimante, in presenza di controinteressi rilevanti orienta lo scrutinio di necessità e proporzionalità verso la massimizzazione della riservatezza. Prevale quindi la volontà di mantenere segreti i contenuti espressivi del know-how dell’impresa.

Quanto alla censura sull’art. 10-bis della legge n. 241/1990, il TAR la ritiene infondata. Il procedimento di accesso realizza un interesse meramente partecipativo e strumentale, incompatibile con l’inserimento di un’ulteriore fase sub-procedimentale (cfr. TAR Lazio n. 8309/2013). Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *