Scatti contributivi e buonuscita forze di polizia richiamo art 6 bis (TAR Sicilia n. 3072 del 16.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’abrogazione dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 397/1987, già sostituito dall’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990, non determina la reviviscenza della formulazione originaria. I richiami normativi alla norma abrogata si intendono pertanto effettuati alla disciplina sostitutiva, ancorché la formale intestazione resti quella originaria. Ne consegue che l’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 trova applicazione nei confronti degli appartenenti alla Polizia di Stato e alle altre forze di polizia individuate dall’art. 16 della legge n. 121/1981, con esclusione della Marina militare e dell’Aeronautica. Il riferimento dell’art. 4 del d.lgs. n. 165/1987 a una disposizione abrogata è tamquam non esset e non preclude il riconoscimento dei sei scatti ai fini dell’indennità di buonuscita.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente all’Arma dei Carabinieri e congedato a domanda, ha chiesto l’accertamento del diritto ai benefici economici contemplati dall’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 e il conseguente obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali previsti dalla disposizione, oltre rivalutazione e interessi. L’INPS si è costituito con atto di mera forma, senza contestare nel merito le pretese.

La causa è stata posta in decisione all’udienza dell’11 settembre 2024. Il thema decidendum concerne l’incidenza dei sei scatti sulla base di calcolo dell’indennità di buonuscita e l’ammissibilità della domanda in relazione ai termini di presentazione dell’istanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso richiamando le articolate ragioni della sentenza del CGA n. 865 del 2022, confermata da Cons. Stato, Sez. II, n. 10523 del 2023. La questione centrale riguarda l’intervenuta o meno abrogazione dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 397/1987 e i conseguenti effetti sui richiami normativi.

Secondo il percorso argomentativo recepito, la disposizione originaria è stata sostituita dall’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990. La successiva abrogazione di tale norma per effetto dell’art. 2268, comma 872, del d.lgs. n. 66/2010 non produce la reviviscenza della previsione iniziale. Il legislatore, abrogando la nuova disciplina, non ha inteso reintrodurre quella originaria.

I richiami all’art. 1, comma 15-bis, devono quindi intendersi effettuati alla disciplina sostitutiva, ancorché l’intestazione formale della norma resti quella originaria. In questa prospettiva, il riferimento dell’art. 4 del d.lgs. n. 165/1987 a una disposizione abrogata risulta tamquam non esset e non vale a escludere il beneficio.

Il Collegio richiama altresì la sentenza del CGA n. 1329 del 2022, che circoscrive l’applicazione dell’art. 6 bis agli appartenenti alla Polizia di Stato e alle altre forze di polizia di cui all’art. 16 della legge n. 121/1981, tra cui l’Arma dei Carabinieri, escludendo Marina militare e Aeronautica. Quanto ai termini, richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n. 1231 del 2019, l’istanza del ricorrente è ritenuta tempestiva.

Il ricorso è quindi accolto e l’INPS condannato a corrispondere quanto dovuto in applicazione dell’art. 6 bis. Sulle somme maturano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, secondo Cass. civ., Sez. lav., n. 13624 del 2020. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione al procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *