L’ottemperanza ai decreti di equa riparazione comprende il difensore distrattario (TAR Puglia n. 349 del 11.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto della Corte d’appello che, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle somme in favore del difensore anticipatario costituisce titolo esecutivo avente natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed efficacia di cosa giudicata, una volta decorso il termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ. senza ricorso per cassazione. Il giudizio di ottemperanza è pertanto ammissibile anche su iniziativa del difensore distrattario, che agisca per il pagamento del proprio credito. Condizione di procedibilità è la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 prescritta dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001, nonché il decorso del termine di sei mesi dalla sua trasmissione senza esecuzione. Al commissario ad acta non spetta compenso, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.

Il Fatto

Con alcuni decreti la Corte d’appello di Lecce, decidendo su ricorsi ex legge n. 89/2001, aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di somme in favore delle ricorrenti, con spese di lite liquidate nei confronti del loro procuratore anticipatario. L’Amministrazione aveva corrisposto quanto dovuto alle creditrici, ma nulla aveva versato al difensore, nella sua qualità di difensore distrattario.

Il professionista, previa notifica al Ministero rimasta inevasa, ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sui decreti. Il resistente si è costituito in giudizio senza opporre difese di merito sostanziali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto posto a fondamento dell’azione ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è assistito da efficacia di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero e non impugnato con ricorso per cassazione entro il termine dell’art. 327 cod. proc. civ. Il titolo è quindi idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza.

Quanto alle condizioni di procedibilità, il ricorrente ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva prescritta dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta. È inoltre decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione senza che sia intervenuto il pagamento.

Nel merito, il Tribunale afferma l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione ai decreti, provvedendo nei confronti del difensore distrattario al pagamento delle somme ivi indicate, se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. L’inciso conferma che l’accertamento resta nei limiti di quanto effettivamente non corrisposto.

Per l’adempimento viene fissato il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di inerzia è nominato commissario ad acta il Dirigente che verrà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza e previa verifica dell’effettivo assolvimento degli obblighi di comunicazione.

Il Collegio esclude la corresponsione di un compenso specifico al commissario, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti sancito dall’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 e dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge 28 dicembre 2015, n. 208. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione dell’onorario e riconoscimento delle spese vive sostenute dopo l’emissione del decreto per la richiesta di copie conformi e la certificazione del passaggio in giudicato, in linea con l’orientamento del Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484 del 2021 e del Cons. Stato, Sez. V, n. 1498 del 2017.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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