Condono in Sicilia sanabili solo opere minori con vincolo relativo (TAR Sicilia n. 3122 del 18.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
In Sicilia il terzo condono edilizio non è ammissibile in presenza di vincoli paesaggistici, anche se relativi, e non solo assoluti. Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, le opere abusive realizzate in aree soggette a specifici vincoli sono sanabili solo se sussistono congiuntamente quattro condizioni: realizzazione anteriore al vincolo, conformità urbanistica, riconducibilità alle tipologie di illecito minore e parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge regionale n. 19/2021 ha reso inapplicabile la lettura estensiva che ammetteva la sanatoria anche per i vincoli relativi. Sono pertanto insanabili gli interventi che comportino aumento di volumetria o nuova superficie, restando irrilevante la distinzione tra volumi tecnici e volumi interrati.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il parere negativo con cui la Soprintendenza di Messina ha negato l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria in relazione a una domanda di condono presentata ai sensi della legge n. 326/2003. L’immobile, sito sull’Isola di Stromboli, era stato interessato da ulteriori corpi di fabbrica realizzati, secondo il ricorso, con ultimazione dei lavori entro il 1° gennaio 1999.

Il diniego si fondava sulla circolare assessoriale regionale n. 2 del 30 dicembre 2022, che richiamava la sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022. Il ricorrente ha sostenuto l’illegittimità del provvedimento deducendo, tra l’altro, la mancanza del preavviso di rigetto, il difetto di motivazione e di istruttoria, l’erronea estensione del divieto ai soli vincoli assoluti, la formazione del silenzio assenso e l’intempestività del parere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla sentenza n. 252/2022, con cui la Consulta ha dichiarato illegittimo l’art. 1 della legge regionale n. 19/2021, norma di interpretazione autentica dell’art. 24 della legge regionale n. 15/2004. La Corte costituzionale ha chiarito che il rinvio alla disciplina statale del terzo condono comprende anche i limiti di ammissibilità e che il carattere ostativo della sanatoria opera anche in presenza di vincoli relativi.

Da ciò deriva il superamento del parere del C.G.A.R.S. n. 291/2010, che ammetteva la sanatoria in presenza di vincoli non assoluti. Il TAR richiama i propri precedenti conformi e la giurisprudenza amministrativa successiva, secondo cui nelle aree vincolate sono sanabili solo il restauro, il risanamento conservativo e la manutenzione straordinaria, senza nuovi volumi o superfici.

Nel caso concreto difettano la riconducibilità dell’opera alle tipologie minori e il parere favorevole dell’autorità preposta. L’intervento comporta un aumento di volumetria, non compatibile con la nozione paesaggistica di volume, che comprende qualsiasi nuova edificazione, anche interrata o tecnica.

Quanto ai motivi, il TAR esclude il vizio da omessa comunicazione del preavviso di rigetto, trattandosi di attività vincolata. Ritiene ammessa la motivazione per relationem. Esclude la formazione del silenzio assenso ai sensi dell’art. 17, comma 6, della legge regionale n. 4/2003, riferito a istanze diverse, e l’applicabilità dell’art. 46 della legge regionale n. 17/2004, tacitamente abrogato e comunque relativo ad autorizzazioni future.

La tardività del parere non determina decadenza del potere, non risultando attivato il rimedio di cui all’art. 117 c.p.a., né un affidamento tutelabile su una situazione contra legem. La retroattività della sentenza costituzionale opera, esclusi i rapporti esauriti, in un procedimento ancora in corso. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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