Titolo di viaggio per protezione speciale: il diniego motivato regge alla cautela (TAR Lombardia n. 609 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di sospensione cautelare del provvedimento di diniego del titolo di viaggio rilasciabile allo straniero titolare di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 24 del d.lgs. n. 251/2007 non può essere accolta quando la motivazione dell’atto impugnato risulti congrua e coerente con il quadro normativo di riferimento. In particolare, la valutazione negativa può legittimamente fondarsi su due elementi oggettivi: l’esclusione di un rischio di incolumità individuale per l’interessato in caso di rimpatrio, già accertata dal giudice che si è pronunciato sull’originaria istanza di riconoscimento dello status di rifugiato, e l’assenza di impedimenti burocratici all’ottenimento del passaporto presso l’autorità diplomatica del paese di origine.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina congolese titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale, impugnava il provvedimento con cui il Questore aveva respinto la sua istanza di rilascio del titolo di viaggio per stranieri o di documento equipollente, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia.
L’Amministrazione aveva motivato il diniego valorizzando due circostanze: la precedente esclusione, da parte del Tribunale competente, di un rischio di incolumità individuale in caso di rimpatrio e l’assenza di impedimenti burocratici all’ottenimento del passaporto congolese.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nel valutare la domanda cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., ha ritenuto che la motivazione addotta dalla Questura fosse congrua e coerente con il disposto normativo che disciplina il rilascio del titolo di viaggio per lo straniero titolare di protezione speciale.
Il Collegio ha considerato dirimente il richiamo alla valutazione del giudice che aveva esaminato l’originaria domanda di riconoscimento dello status di rifugiato: l’esclusione di un rischio per l’incolumità personale in caso di rimpatrio, ivi compiuta, è stata ritenuta un elemento oggettivo in grado di sorreggere il diniego del titolo di viaggio, in quanto viene meno il presupposto della necessità di protezione internazionale che giustifica l’agevolazione documentale.
Parimenti rilevante è risultata la circostanza della mancanza di impedimenti burocratici al rilascio del passaporto da parte dell’autorità diplomatica del paese di origine: tale possibilità rende non indispensabile il ricorso al titolo di viaggio sostitutivo previsto dalla normativa richiamata.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha escluso il fumus boni iuris della pretesa azionata e ha conseguentemente respinto la domanda cautelare, con compensazione delle spese di lite, disponendo l’oscuramento delle generalità della ricorrente in applicazione della normativa sulla privacy.
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Nota della Redazione
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