SCIA per stazione radio base non richiede autorizzazione separata per impianti (TAR Calabria n. 229 del 15.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il titolo autorizzatorio rilasciato all’esito della conferenza di servizi su istanza congiunta del titolare dell’infrastruttura e degli operatori di telefonia copre tanto la struttura portante quanto gli impianti di comunicazione elettronica su di essa installati. Il Comune non può quindi dichiarare irricevibile la SCIA presentata dall’operatore per implementazione e adeguamento tecnologico della stazione radio base, adducendo la mancanza di un autonomo titolo abilitativo all’installazione degli impianti. Le eventuali carenze documentali della segnalazione, inoltre, vanno preventivamente affrontate mediante soccorso istruttorio, non utilizzate come ragione di reiezione dell’intervento.

Il Fatto

La società ricorrente, operatore di telefonia, presenta in data 7 marzo 2023 una SCIA per l’implementazione e l’adeguamento tecnologico di una stazione radio base già esistente sul territorio comunale. Il Comune di Guardia Piemontese, con provvedimento del 20 marzo 2023, la dichiara irricevibile.

L’amministrazione fonda il diniego su una distinzione interna al procedimento: l’autorizzazione alla realizzazione dell’infrastruttura (torre o traliccio) andrebbe tenuta separata dall’autorizzazione all’installazione degli impianti di comunicazione elettronica. Poiché la ricorrente non sarebbe titolare di quest’ultima, e avrebbe omesso di produrre copia del proprio statuto, la segnalazione non potrebbe essere accolta. La società impugna l’atto davanti al TAR, chiedendo anche l’accertamento del proprio diritto all’esecuzione dell’intervento, dopo aver ottenuto in sede cautelare la sospensione dell’efficacia del provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione dell’istanza del 4 dicembre 2021, presentata congiuntamente dal titolare dell’infrastruttura e da due operatori di telefonia. Il testo della domanda è inequivoco: il primo chiede il titolo per l’infrastruttura civile, gli altri due chiedono l’autorizzazione in relazione ai propri impianti di telecomunicazioni, con dichiarazione di conformità ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità di cui alla legge n. 36/2001, richiamando il procedimento dell’art. 87 d.lgs. n. 259/2003.

La richiesta, osserva il TAR, ha dunque oggetto plurimo: struttura portante e impianti portati. L’esito positivo della conferenza di servizi riguarda necessariamente entrambi i profili. A conferma, il verbale descrive il procedimento come istanza unica relativa alla realizzazione di una stazione radio base sulla quale sono ospitati gli impianti dei gestori, e l’Arpacal ha reso parere sulla conformità dell’impianto ai valori di esposizione elettromagnetica: attività che non avrebbe senso se riferita al solo traliccio.

Da qui la conclusione: la ricorrente ha chiesto ed ottenuto l’autorizzazione a installare l’impianto di comunicazione elettronica che costituisce oggetto anche della SCIA successiva. Le argomentazioni comunali a sostegno dell’irricevibilità sono quindi inconsistenti.

Il Tribunale aggiunge un autonomo argomento di sistema: le eventuali carenze documentali avrebbero potuto essere sanate mediante soccorso istruttorio. L’amministrazione non può convertire un deficit documentale in ragione di rigetto, quando lo strumento procedimentale apprestato dall’ordinamento consente la regolarizzazione.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e condanna del Comune alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 4.000,00 oltre a contributo unificato, spese generali, IVA e CPA.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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