Accesso civico e ottemperanza: legittimazione del difensore distrattario (TAR Campania n. 1012 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza che ha liquidato le spese di lite con distrazione in favore del difensore, la legittimazione a chiedere l’esecuzione di quel capo spetta esclusivamente ai procuratori antistatari, unici titolari del credito. La parte vittoriosa non può agire esecutivamente nei confronti della controparte per conseguire le somme oggetto di distrazione se non dopo aver richiesto la revoca della distrazione, provando di aver soddisfatto il credito del difensore prima o anche successivamente.
La circostanza che nel giudizio di ottemperanza la parte sia assistita da uno dei difensori del giudizio definito non integra legittimazione, non avendo questi agito in proprio.
La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione non è dovuta quando ricorrono altre ragioni ostative ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., valutabili dal giudice dell’ottemperanza nel quadro della crisi della finanza pubblica.

Il Fatto

La ricorrente aveva proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza con cui la stessa Sezione, nel 2024, aveva accolto la sua istanza di accesso civico, ordinando alla struttura sanitaria di consentire la presa visione e l’estrazione integrale della documentazione richiesta entro trenta giorni, e condannando l’ente al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Evidenziata la notifica del titolo, il suo passaggio in giudicato e la perdurante inerzia dell’amministrazione, la ricorrente ha chiesto l’ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e la condanna della parte pubblica al pagamento dell’astreinte. L’amministrazione non si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato d’ufficio un profilo di parziale inammissibilità, sul quale ha assegnato alle parti il termine dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. per controdedurre. La ricorrente non ha depositato deduzioni.

Nel merito, il Tribunale ha distinto i due capi della sentenza azionata. Quanto alla condanna alle spese, la relativa obbligazione è stata disposta con distrazione e il credito appartiene ai procuratori antistatari: nel giudizio di ottemperanza ha agito soltanto la parte vittoriosa, non anche i difensori distrattari, unici soggetti legittimati in parte qua. Non rileva che la ricorrente sia assistita da uno dei difensori del giudizio definito, poiché questi ha agito come difensore e non in proprio.

Viene così confermato il principio per cui la parte vittoriosa, anche se ha pagato per intero le competenze del proprio difensore, non può agire esecutivamente nei confronti della controparte per le somme oggetto di distrazione se non dopo aver richiesto la revoca della distrazione, provando di aver soddisfatto il credito del difensore prima o anche successivamente, come affermato da Cass. civ. n. 32668 del 2021 e da TAR Sicilia, Palermo, n. 1809 del 2025.

Parzialmente accolto, invece, il ricorso quanto all’ordine di consentire l’accesso alla documentazione: il termine è di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, con nomina sin d’ora del commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, con facoltà di delega e termine di novanta giorni dalla richiesta della parte.

Respinta la richiesta di penalità di mora. Il Consiglio di Stato, Ad. plen. n. 15 del 2014, ha chiarito che l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. affianca al limite della manifesta iniquità quello autonomo delle altre ragioni ostative, rimettendo al giudice dell’ottemperanza la verifica delle circostanze addotte dal debitore pubblico. Nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano la mancata condanna. Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell’ente, con distrazione in favore del difensore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *