Diniego di proroga concessione edilizia illegittimo per silenzio sui presupposti (TAR Trentino-Alto Adige n. 196 del 23.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di proroga della validità della concessione edilizia costituisce provvedimento espressione di potere discrezionale: la valutazione circa l’applicabilità di nuove norme edilizie e la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore efficacia del titolo integra un giudizio ampiamente valutativo. In tale ipotesi l’amministrazione è tenuta, prima dell’adozione del provvedimento negativo, a comunicare all’interessato i motivi ostativi all’accoglimento ai sensi dell’art. 11-bis, comma 1, L.P. n. 17/1993, norma corrispondente all’art. 10-bis legge n. 241/1990. L’omessa comunicazione del preavviso di rigetto determina l’annullamento del provvedimento e non può essere sanata nel giudizio amministrativo, poiché l’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, nell’ultimo periodo, esclude espressamente l’applicazione della regola di irrilevanza del vizio procedurale ai provvedimenti adottati in violazione dell’art. 10-bis. L’annullamento del diniego di proroga travolge, quale effetto caducante, la declaratoria di decadenza del titolo edilizio, che presuppone l’assenza di proroga.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di un fondo e titolari di una concessione edilizia per la realizzazione di una copertura ad uso autorimessa, presentavano istanza di variante per l’installazione di un impianto fotovoltaico e istanza di proroga del termine di ultimazione dei lavori. Il competente ufficio provinciale del servizio strade esprimeva parere negativo in ragione del mancato rispetto della distanza minima imposta dalla normativa edilizia. Il Comune, con provvedimento unitario, dichiarava la decadenza del titolo, negava la variante, respingeva la richiesta di modifica della titolazione e rigettava l’istanza di proroga.

I ricorrenti impugnavano l’atto articolando cinque motivi e, in via subordinata, domandavano il risarcimento del danno per le spese di costruzione e di progettazione sostenute. Il Comune si costituiva formalmente, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso e la prescrizione delle pretese risarcitorie. La causa era trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, esaminando anzitutto l’ammissibilità dei vari capi di domanda, ha scrutinato il capo relativo al diniego di variante. Rileva il giudice che il parere negativo del servizio strade non è stato impugnato e costituisce l’unico argomento posto a fondamento del rigetto del progetto di variante. Ne deriva che, in assenza di annullamento del parere, la caducazione del provvedimento comunale non arrecherebbe ai ricorrenti alcun vantaggio concreto: la doglianza è pertanto inammissibile per difetto di interesse.

Passando al diniego di proroga della concessione, il Collegio ha accolto, con assorbimento delle ulteriori censure, il motivo incentrato sulla mancata comunicazione dei motivi ostativi. La proroga è attivata su istanza di parte, perciò non è richiesta la comunicazione di avvio del procedimento; è invece dovuto il preavviso di rigetto, che consente all’istante di esporre entro trenta giorni le proprie deduzioni. La funzione dell’istituto è duplice: garantire la partecipazione e la difesa del privato e prevenire il contenzioso, anticipando in fase procedimentale le ragioni del provvedimento sfavorevole.

Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa sul preavviso di rigetto, che ne valorizza la finalità di confronto preventivo con l’amministrazione, e la giurisprudenza di questo Tribunale sul punto. Osserva che, per effetto delle modifiche all’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990 intervenute con la riforma del 2020, la regola della irrilevanza del vizio procedurale non opera per i provvedimenti adottati in violazione dell’art. 10-bis. Per le decisioni discrezionali resta quindi rilevante anche la sola omissione formale del preavviso, come affermato dal Cons. Stato, Sez. II, n. 1790/2022 e da questo Tribunale.

Nel caso concreto il Comune ha ritenuto insussistenti i presupposti della proroga in ragione dell’entrata in vigore di nuove norme edilizie: si tratta di una valutazione discrezionale, che rendeva imprescindibile la comunicazione dei motivi ostativi. Poiché è pacifico che tale comunicazione è mancata, il provvedimento va annullato in parte qua. La caducazione del diniego di proroga travolge anche la declaratoria di decadenza del titolo al 31.12.2023, che postula l’assenza di proroga.

Il Collegio ha invece respinto la domanda risarcitoria, poiché l’annullamento fondato su un vizio procedurale non consente di riconoscere il danno. Le spese sono state compensate in ragione della parziale inammissibilità e della parziale fondatezza del ricorso; il contributo unificato resta a carico dei ricorrenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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