Accesso consentito per legge e inapplicabilità del termine decadenziale (Cons. Stato n. 597 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando l’amministrazione, a seguito della decisione favorevole della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, non emani il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l’accesso è consentito per espressa previsione dell’art. 25, comma 4, legge n. 241/1990. Si consolida così un diritto soggettivo all’ostensione, non più qualificabile come interesse legittimo strumentale. A tale posizione attuativa non si applica il termine decadenziale di trenta giorni previsto dall’art. 116, comma 1, c.p.a. per l’impugnazione del silenzio. La tutela resta esperibile tramite il rito generale sull’accesso, fintantoché non sia prescritto il diritto. È irragionevole imporre al privato di ricominciare il giudizio per accertamenti già compiuti dalla Commissione e non smentiti dall’amministrazione.
Il Fatto
Un’ex dirigente scolastica, in pensione, aveva chiesto all’amministrazione l’accesso ad atti relativi ai criteri di calcolo dell’indennità di posizione variabile e alla fascia di complessità assegnata ai CPIA del Lazio per alcune annualità. La richiesta nasceva dalla contestazione di trattenute operate sul cedolino paga e dalla necessità di verificare la corretta consistenza degli emolumenti.
Non ottenendo riscontro, la ricorrente propose ricorso amministrativo alla Commissione per l’accesso, che lo accolse. L’amministrazione non adottò alcun provvedimento, né favorevole né di diniego motivato. Il TAR Lazio dichiarò irricevibile il ricorso per tardività, ritenendo spirati i termini decadenziali. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo dell’art. 25, comma 4, legge n. 241/1990. La mancata adozione del provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della Commissione produce un effetto legale: l’accesso è consentito. L’espressione non è descrittiva, ma attributiva di un diritto.
La decisione della Commissione costituisce un esame di merito che elimina ogni margine di discrezionalità sull’ostensione, purché l’amministrazione non si opponga formalmente. La situazione giuridica si consolida in via progressiva: prima il vaglio positivo della Commissione, poi la mancata opposizione dell’amministrazione. Ne deriva un diritto soggettivo al documento, che sostituisce la posizione strumentale di interesse legittimo.
Su questa base la Corte riforma la sentenza di primo grado. Il termine di decadenza non poteva considerarsi spirato con riferimento alla data dell’istanza, perché la parte aveva proposto tempestivamente ricorso in via amministrativa. Né poteva decorrere dal secondo silenzio: una volta scaduto il termine per il provvedimento motivato, l’accesso è consentito per legge e non sussistono più termini per impugnare il silenzio. Il Collegio richiama e condivide il precedente del TAR Lazio n. 2642 del 14.02.2023, non seguito dal giudice di prime cure.
Nel merito, l’interesse all’ostensione è riconosciuto. I documenti sono in possesso dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, unica amministrazione che può rilasciarli, non essendo reperibili presso il Ministero né presso la ragioneria territoriale, mero centro di esecuzione contabile. L’appello è quindi accolto e il ricorso di primo grado è accolto, con condanna all’ostensione entro trenta giorni. In caso di perdurante inottemperanza resta esperibile il giudizio di ottemperanza, anche mediante nomina di un commissario ad acta.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.