Ottemperanza al giudicato e Carta Docente commissario ad acta per Ministero inadempiente (TAR Toscana n. 1697 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario e ne ordina l’esecuzione integrale entro un termine perentorio. Il ricorso è ammissibile quando il titolo esecutivo è stato notificato e sono decorsi inutilmente i centoventi giorni previsti dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La nomina sin d’ora del commissario ad acta è legittima quale misura di coerzione per l’ipotesi di persistente inottemperanza, decorrente dalla scadenza del termine assegnato. Resta estranea all’oggetto dell’ottemperanza la domanda di interessi legali non compresi nel dispositivo del titolo, così come la parte relativa alla distrazione delle spese, rinunciata dalla ricorrente. La condanna alle spese segue la soccombenza sostanziale dell’amministrazione rimasta inerte.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Firenze, sezione lavoro, una sentenza che le riconosceva il diritto al beneficio della Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e al d.P.C.m. 23.09.2015, per tre anni scolastici, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta elettronica dell’importo nominale di cinquecento euro per ciascun anno e alla rifusione delle spese.

Ottenuta la certificazione del passaggio in giudicato, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Toscana, chiedendo la condanna al pagamento degli interessi legali e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, regolarmente evocato, non si è costituito. In corso di causa la ricorrente ha precisato che la richiesta di esecuzione della parte relativa alla distrazione delle spese esulava dall’oggetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità. Dagli atti risulta che la sentenza ottemperanda è stata notificata al Ministero presso la sede e che è inutilmente decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. È inoltre documentato il passaggio in giudicato del titolo, attestato dalla cancelleria del giudice di merito.

Nel merito il ricorso è fondato. Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, ordina al Ministero di conformarsi integralmente al giudicato, ove non abbia già provveduto, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se anteriore, della sentenza.

Il Collegio accoglie invece solo parzialmente la domanda, escludendo la richiesta degli interessi legali, che non costituiscono oggetto del dispositivo ottemperando. Il rilievo è coerente con il perimetro del giudizio di ottemperanza, che è circoscritto all’attuazione del comando contenuto nel titolo, senza estensioni a pretese accessorie non coperte dal giudicato.

Quanto alla richiesta di nomina del commissario ad acta, il TAR la accoglie in funzione di misura di coerzione per l’ipotesi di persistente inottemperanza. Il commissario è individuato sin d’ora nel Capo del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione del Ministero, con facoltà di delega, e opera nell’ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dalla scadenza di quello assegnato all’amministrazione.

La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza. Il Ministero è condannato al pagamento di ottocento euro, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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