Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel payback dispositivi medici (TAR Lazio n. 2961 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo avverso gli atti di attribuzione degli oneri di ripiano del tetto di spesa dei dispositivi medici, il sopravvenuto versamento da parte dell’impresa fornitrice della quota ridotta prevista dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025 determina la carenza di interesse alla definizione del gravame. Ne consegue la dichiarazione di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, non residuando alcuna utilità, anche solo strumentale o risarcitoria, ricollegabile all’annullamento degli atti impugnati. La valutazione del sopravvenuto difetto di interesse integra una eccezione rilevabile anche d’ufficio. Le spese processuali possono essere integralmente compensate quando le peculiarità delle questioni trattate e l’andamento della vicenda processuale configurino eccezionali ragioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, comma 1, cod. proc. amm. e 92, comma 2, cod. proc. civ.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, aveva impugnato davanti al TAR Lazio il D.M. Salute 6.7.2022 e il successivo D.M. 6.10.2022, unitamente all’Accordo del 7.11.2019 tra Stato e Regioni, al D.M. 15.6.2012 e alla Circolare ministeriale del 29.7.2019. Oggetto del contendere erano gli atti di certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e i connessi obblighi di ripiano posti a carico dell’impresa.
Con successivi motivi aggiunti, la ricorrente aveva esteso l’impugnazione alle determinazioni di alcune Regioni che avevano concretamente attribuito le quote di ripiano. In via subordinata aveva chiesto la rimessione alla Corte costituzionale e il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
La Motivazione della Corte
Nelle more del giudizio, la ricorrente ha comunicato alla data del 12.01.2026 la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. La società aveva infatti versato a tutte le Regioni e Province autonome che avevano formulato richiesta la quota ridotta pari al 25% dell’importo indicato nei singoli provvedimenti di ripiano, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 7 del d.l. 30 giugno 2025, n. 95.
Il Collegio ha preso atto di tale sopravvenienza. L’integrale pagamento della somma ridotta richiesta elimina, secondo il TAR, ogni residuo interesse alla decisione sul merito dell’impugnazione. Il venir meno della situazione di vantaggio che il ricorso intendeva tutelare si traduce in un difetto attuale e concreto dell’interesse a ricorrere.
Ne deriva la declaratoria di improcedibilità del gravame, che investe tanto il ricorso introduttivo quanto i motivi aggiunti proposti avverso le determinazioni regionali. L’accoglimento dell’impugnazione non produrrebbe più alcun effetto utile per l’impresa, avendo questa definito il proprio debito mediante il versamento.
Quanto alle spese, il Collegio ha ravvisato la sussistenza di eccezionali ragioni per la loro integrale compensazione. La decisione si fonda sul combinato disposto degli artt. 26, comma 1, cod. proc. amm. e 92, comma 2, cod. proc. civ., valorizzando la peculiarità delle questioni trattate e l’andamento complesso della vicenda processuale, segnata dall’intervento normativo sopravvenuto.
Il TAR ha quindi dichiarato improcedibili ricorso e motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, compensando le spese e ordinando che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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