Accesso difensivo agli atti di gara nel giudizio di ottemperanza (TAR Puglia n. 852 del 04.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’interesse diretto, concreto e attuale richiesto dall’art. 22 della legge n. 241/1990 sussiste, ai fini dell’accesso difensivo, quando i documenti richiesti consentono di valutare la corretta ottemperanza di una sentenza del giudice amministrativo e di apprezzare il presupposto di un’azione risarcitoria ancora esperibile. L’accesso è pertanto accordato agli atti che permettano di vagliare la rinnovata attività valutativa della stazione appaltante sulla sostenibilità dell’offerta. È invece legittimo il diniego rispetto ai documenti afferenti all’esecuzione della commessa, la cui conoscenza è irrilevante rispetto agli scopi difensivi dedotti. Il giudice amministrativo dichiara il diritto all’ostensione nei limiti della motivazione e condanna l’amministrazione a consentirla entro un termine.

Il Fatto

La ricorrente, cooperativa sociale, aveva formulato in data 10.11.2023 istanza di accesso al Comune di Taranto per acquisire gli atti relativi al riesame dell’offerta presentata da altra cooperativa, aggiudicataria della gara. L’istanza si collegava all’esecuzione di una sentenza del Consiglio di Stato n. 6818/2021, con la quale il giudice d’appello aveva parzialmente accolto il gravame della stessa ricorrente e rimesso all’amministrazione la riedizione della valutazione sull’offerta dell’aggiudicataria.

Con provvedimento dell’11.12.2023 il Comune ha negato l’accesso. La ricorrente ha quindi impugnato il diniego davanti al TAR Puglia, chiedendo l’accertamento del diritto all’ostensione e la condanna dell’amministrazione all’esibizione. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha incentrato la decisione sulla sussistenza dell’interesse diretto, concreto e attuale previsto dall’art. 22 della legge n. 241/1990. La ricorrente ha indicato un duplice scopo difensivo: valutare la corretta ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato e raccogliere gli elementi per l’eventuale proposizione dell’azione risarcitoria che il giudice d’appello non aveva potuto esaminare.

Richiamando la citata Cons. St. n. 6818/2021, il TAR ha osservato che la domanda risarcitoria presuppone l’accertamento definitivo della legittimità dell’aggiudicazione. Tale accertamento passa attraverso la riedizione della valutazione rimessa all’amministrazione, dalla quale dipende la verifica della sostenibilità dell’offerta dell’aggiudicataria.

Da qui la conclusione che l’interesse ostensivo sussiste indubitabilmente in capo alla ricorrente con riferimento agli atti che consentano di vagliare la rinnovata attività valutativa della stazione appaltante. Il Collegio ha pertanto dichiarato il diritto all’accesso ai giustificativi presentati dall’aggiudicataria e ai documenti di comprova, ai verbali e alle relazioni afferenti alla valutazione, alle eventuali richieste istruttorie e alle comunicazioni scambiate con l’operatore economico, nei limiti in cui riguardino l’offerta o la sua riedizione valutativa.

Diversamente è a dirsi per i documenti relativi all’esecuzione della commessa. Rispetto a questi il Collegio ha ritenuto non evidenziato l’interesse richiesto dall’art. 22, con conseguente legittimità del diniego opposto dall’amministrazione. Il ricorso è stato quindi accolto parzialmente, con condanna dell’amministrazione all’ostensione entro 30 giorni dalla comunicazione e con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda e della parziale soccombenza reciproca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *