Giudicato esterno ammissibile in appello e prescrizione del credito AGEA (Cons. Stato n. 3854 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione in appello di documenti nuovi è in via di principio preclusa alla parte che li abbia omessi in primo grado nonostante uno specifico ordine istruttorio, ma deve essere ammessa quando i documenti valgono a dimostrare la formazione di un giudicato esterno, per evitare il contrasto tra giudicati e il rischio di revocazione. L’eccezione di giudicato esterno integra eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio e non soggetta ai limiti dell’art. 104 c.p.a. L’unico giudicato opponibile al debitore è quello formatosi nel giudizio instaurato dal medesimo soggetto, con esclusione della pronuncia di appello resa senza la sua partecipazione. La pendenza del giudizio interrompe la prescrizione, che riprende a decorrere dal passaggio in giudicato. La sorte capitale è soggetta a prescrizione decennale e gli interessi a prescrizione quinquennale, computate al netto dei periodi di sospensione ex lege.

Il Fatto

Nel dicembre 2021 l’agente della riscossione ha notificato a un’azienda agricola un’intimazione di pagamento per oltre 320.000 euro a titolo di residuo ruolo AGEA, per prelievi latte relativi alle annate 2002-2003 e 2004-2005. L’atto seguiva una cartella di pagamento del 2008 della quale l’imprenditore contestava la notificazione.

L’azienda ha impugnato dinanzi al TAR Veneto l’intimazione e gli atti presupposti, eccependo la prescrizione del credito, l’illegittimità del ruolo e la contrarietà al diritto unionale dei provvedimenti di imputazione del prelievo. Il TAR, con sentenza n. 2903/2024, ha accolto il ricorso: per l’annata 2002-2003 ha ritenuto decorso il termine prescrizionale tra la notifica della cartella e quella dell’intimazione; per l’annata 2004-2005 ha disapplicato le norme nazionali contrastanti con la disciplina unionale. AGEA ha proposto appello avverso il capo sulla prescrizione, depositando per la prima volta i titoli di un contenzioso anteriore.

La Motivazione della Corte

La difesa erariale ha dedotto che, prima dell’intimazione impugnata, erano state notificate altre intimazioni di versamento e che la vicenda era stata definita da un contenzioso concluso con pronunce del giudice amministrativo, passate in giudicato. Tali decisioni, documenterebbero la interruzione della prescrizione.

Il Collegio affronta anzitutto l’ammissibilità dei documenti nuovi in appello. In via di principio essa va esclusa per la parte che li abbia omessi in primo grado nonostante un ordine istruttorio specifico, ma deve essere riconosciuta quando i documenti attestino la formazione di un giudicato esterno. Sussiste l’inderogabile esigenza di evitare un contrasto tra giudicati, esponendo la pronuncia a revocazione ex artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 5), c.p.c. L’eccezione di giudicato esterno rientra tra le eccezioni in senso lato, rilevabili d’ufficio in grado di appello e non soggette ai limiti dell’art. 104 c.p.a. La Corte richiama la propria giurisprudenza (Cons. Stato, sez. VI, nn. 742, 907 e 1297 del 2025) e quella di legittimità (Cass. civ., sez. III, n. 17069 del 2014; Cass. Sez. Un. n. 226 del 2001).

Nel merito, solo la sentenza di primo grado del 2010 risulta conferente, perché quel giudizio fu instaurato dall’odierno appellato e aveva ad oggetto il credito per cui è causa. La successiva pronuncia di appello del 2017 non è stata resa nei suoi confronti, non risultando egli appellante. Ai fini dell’interruzione della prescrizione rileva dunque unicamente il giudizio conclusosi nel 2010, dal cui passaggio in giudicato la prescrizione ha ripreso a decorrere ex art. 2945, comma 2, c.c.

Computati i periodi di sospensione legale — dall’art. 8-quinquies del d.l. n. 5/2009 e dall’art. 68 del d.l. n. 18/2020, per complessivi 648 giorni — alla notifica dell’intimazione del dicembre 2021 la prescrizione decennale della sorte capitale non era spirata. Diversamente, il credito per interessi risulta in parte prescritto: nessun atto interruttivo è intervenuto nel quinquennio. L’intimazione ha interrotto la prescrizione per gli interessi maturati nei cinque anni anteriori, estesi dei periodi di sospensione: risultano prescritti quelli maturati prima del 31 gennaio 2015.

L’appello è quindi parzialmente accolto. Restano da esaminare i motivi di primo grado assorbiti e riproposti dall’appellato, per i quali il Collegio fissa una successiva udienza e riserva alla sentenza definitiva la regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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