L’accordo transattivo sopravvenuto rende improcedibile l’appello per carenza di interesse (Cons. Stato n. 1446 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello la sopravvenuta dichiarazione delle parti di non avere più interesse alla definizione nel merito, conseguente al raggiungimento di un accordo transattivo, determina la carenza dell’interesse a ricorrere e impone al giudice di dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice amministrativo non è tenuto a pronunciarsi sul merito dei motivi di impugnazione quando l’esito pratico della controversia sia stato definito in via negoziale dalle parti. Ne deriva che la pronuncia di improcedibilità prescinde dall’esame delle censure articolate e determina, in ragione della natura e dell’esito complessivo della lite, la compensazione delle spese del grado.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto la determina con cui il Consorzio A.S.I. di Salerno ha respinto per la seconda volta l’istanza di nulla osta all’insediamento presentata dalla New Plast, nonché la delibera con cui il medesimo Consorzio ha disposto la riacquisizione ex art. 10 della legge reg. Campania n. 19/2013 dell’area di proprietà destinata alla realizzazione dell’Hub del freddo, oltre agli atti comunicativi e presupposti.
La società ha impugnato tali provvedimenti davanti al TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, che con sentenza n. 1746 del 30 settembre 2024, emessa ex art. 60 c.p.a., ha accolto il ricorso annullando gli atti. Il Consorzio ha proposto appello, chiedendo la riforma previa sospensione dell’esecutività, e la società appellata ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza. L’istanza cautelare è stata respinta.
La Motivazione della Corte
In pendenza del giudizio d’appello il Consorzio, in data 22 ottobre 2025, ha comunicato il raggiungimento di un accordo transattivo con la parte appellata e di non avere più alcun interesse alla definizione nel merito del gravame. Con note del 31 ottobre 2025 la New Plast ha dichiarato di condividere l’istanza, chiedendo la decisione sulla base degli atti depositati.
Il Consiglio di Stato ha preso atto della convergente dichiarazione delle parti e ne ha tratto la conseguenza processuale: la domanda di annullamento non è più sorretta da un interesse concreto e attuale alla decisione. La pronuncia sul merito dei motivi — incentrati sull’error in iudicando e in procedendo quanto alla disciplina temporalmente applicabile, rispettivamente ex art. 10, comma 12, l.r.C. n. 16/1998 e art. 10 l.r.C. n. 19/2013 — diviene quindi inutile.
La Corte ha dunque dichiarato l’appello improcedibile, senza esaminare le censure articolate. Sul piano delle spese, la natura e l’esito complessivo della controversia, caratterizzata dalla definizione negoziale sopravvenuta, hanno giustificato la compensazione tra le parti delle spese del grado di appello.
La sentenza è stata resa all’esito dell’udienza pubblica del 6 novembre 2025, con ordine di esecuzione da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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