Requisiti di gara posseduti alla scadenza dell’offerta e non della RdO (TAR Lombardia n. 1976 del 25.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici i requisiti speciali richiesti dalla legge di gara devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta e per tutta la durata della procedura, fino all’aggiudicazione e alla stipula. Il riferimento contenuto nella lex specialis a contratti o convenzioni stipulati in data anteriore a quella della richiesta d’offerta va interpretato come riferimento al termine finale di partecipazione, non alla data di attivazione della procedura. In tal modo si preserva il contenuto precettivo della legge di gara e si rispettano i principi generali in materia. È quindi irrilevante, ai fini dell’esclusione, che la disponibilità dell’impianto sia stata acquisita dopo l’avvio della RdO ma prima della scadenza del termine per offrire.
Il Fatto
La ricorrente partecipava alla gara indetta dalla stazione appaltante per la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nelle proprie sedi, con riferimento al Lotto NORD, articolata in due lotti e aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Impugnava l’aggiudicazione del Lotto n. 1 alla società controinteressata, deducendo la carenza dei requisiti di gara nell’offerta vincitrice sotto profili sostanziali e formali.
In particolare contestava che, alla data della RdO, l’aggiudicataria non fosse proprietaria dell’impianto indicato in offerta, che sussistesse una intermediazione vietata nella gestione dei rifiuti e che non fossero stati prodotti i contratti continuativi di cooperazione richiesti dall’annex tecnico. La stazione appaltante eccepiva l’inammissibilità del ricorso e ne chiedeva comunque la reiezione nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene di poter prescindere dalle eccezioni di inammissibilità, risultando il ricorso comunque infondato nel merito. Il nodo centrale è l’interpretazione del punto 2.4 dell’annex tecnico, che ammette gli impianti di proprietà dell’appaltatore o di terzi che abbiano stipulato, in data anteriore a quella della RdO, un contratto continuativo di cooperazione o una convenzione per il recupero o lo smaltimento.
La Corte muove dai principi generali in materia, richiamando Cons. St., ad. plen., n. 2155/2010 e Cons. St., ad. plen. n. 8/2015: i requisiti generali e speciali devono essere posseduti non solo alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, ma anche per tutta la durata della procedura, fino all’aggiudicazione definitiva e alla stipula, e per tutto il periodo di esecuzione, senza soluzione di continuità. È dunque sufficiente che il requisito sia posseduto alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Il riferimento alla “data anteriore a quella della RdO” non contraddice tale regola. La lettera d’invito era stata trasmessa il 16 novembre 2022 agli operatori iscritti all’albo fornitori, per una procedura da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il richiamo ai terzi che hanno stipulato prima della RdO serve a chiarire che il requisito deve essere posseduto al momento della gara, non a quello dell’iscrizione nell’albo. Di conseguenza il termine in questione coincide con la scadenza del termine di partecipazione.
Su questa base la cessione del ramo di azienda con cui l’impianto è stato trasferito all’aggiudicataria, datata 19 dicembre 2022, soddisfa i requisiti di gara, poiché il termine ultimo di presentazione della RdO era fissato al 19 gennaio 2023. Cadono così sia il rilievo sulla titolarità dell’impianto sia quello sulla mancata disponibilità.
Quanto alla pretesa intermediazione, la società indicata appartiene al medesimo gruppo d’impresa dell’impianto e ne cura la gestione diretta, come risulta dalla visura camerale: non vi è dunque interposizione vietata. Infine, la legge di gara impone di depositare i contratti di cooperazione tra offerente e titolare degli impianti, non altri contratti riferiti ai singoli impianti: il rilievo formale è pertanto infondato. Il ricorso è respinto e le spese di giudizio sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.